Art. 20. Strutture didattiche 1. Sono strutture didattiche dell'Universita': i Dipartimenti, le strutture di raccordo denominate scuole, i corsi di studio previsti dall'ordinamento vigente e rappresentati dai corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di specializzazione, corsi di dottorato di ricerca, corsi per master universitario, corsi di perfezionamento e scuole di studi superiori. 2. Il consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del senato accademico, puo' istituire, attivare o sopprimere corsi. 3. L'elenco delle strutture didattiche e' contenuto nel regolamento didattico di Ateneo nel rispetto dei limiti numerici previsti dalla legge n. 240/2010. Lo stesso regolamento disciplina gli ordinamenti degli studi.