(Statuto-art. 21)
                              Art. 21. 
                            Dipartimenti 
 
    1. Il Dipartimento e' la  struttura  che  raggruppa  e  organizza
aggregazioni di settori di ricerca omogenei per fine e/o per  metodo.
Il Dipartimento coordina e sostiene l'attivita' di ricerca e ne  cura
la correlata espressione nella didattica. 
    2. Al Dipartimento sono attribuite le funzioni  finalizzate  allo
svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita'  didattiche  e
formative,  nonche'  delle  attivita'  rivolte  all'esterno  ad  esse
correlate o accessorie. 
    3. Il Dipartimento assicura e garantisce l'autonomia dei  singoli
afferenti e il loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti
per la ricerca. 
    4.  Al  Dipartimento   e'   attribuita   autonomia   finanziaria,
amministrativa e negoziale secondo le norme stabilite dal regolamento
generale di Ateneo e nel rispetto del regolamento di amministrazione,
finanza e contabilita' e del principio del bilancio unico di  Ateneo,
di cui alla legge n. 240/2010. 
    5.   L'organizzazione    del    Dipartimento    e'    espressione
dell'autonomia universitaria e risponde primariamente  alle  esigenze
della ricerca e  della  didattica.  Le  procedure  di  attivazione  e
disattivazione del Dipartimento  sono  disciplinate  nel  regolamento
generale di Ateneo. 
    6. La numerosita' dei docenti in ciascun Dipartimento e' pari  ad
almeno quaranta. In caso di riduzione del numero delle  afferenze  al
di sotto di tale soglia per piu' di un anno  solare  consecutivo,  il
Dipartimento viene sciolto dal consiglio di amministrazione,  sentito
il senato accademico. 
    7. Ciascun docente deve afferire ad un solo Dipartimento. 
    I  docenti  possono  inoltrare  domanda  di  afferenza  ad  altro
Dipartimento. 
    La  richiesta  di  afferenza  viene  avanzata  dal   docente   al
Dipartimento che delibera  con  voto  favorevole:  della  maggioranza
assoluta  dei  professori  di  prima  fascia  per   l'afferenza   dei
professori di prima fascia; della maggioranza assoluta dei professori
di prima e seconda fascia per l'afferenza dei professori  di  seconda
fascia; della maggioranza assoluta dei professori di prima e  seconda
fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato  per  l'afferenza  dei
ricercatori. 
    La delibera di accoglimento della  proposta  di  afferenza  viene
trasmessa per approvazione al consiglio di amministrazione. 
    Nell'ipotesi  in  cui  un  docente  non  proponga  richiesta   di
afferenza ad alcun Dipartimento, la sua afferenza  viene  determinata
dal consiglio di  amministrazione,  previo  parere  obbligatorio  del
senato accademico, sulla base dell'identita' scientifica, culturale o
metodologica, in relazione  al  settore  scientifico-disciplinare  di
appartenenza del docente. 
    Contro le suddette deliberazioni e' ammesso  ricorso  al  rettore
entro trenta giorni. 
    8.  A  ciascun  Dipartimento,  con  provvedimento  del  direttore
generale, afferisce il personale tecnico e amministrativo  funzionale
allo svolgimento dei compiti  istituzionali  del  Dipartimento  e  un
responsabile amministrativo-gestionale individuato tra  il  personale
tecnico e amministrativo, con  adeguato  inquadramento  nel  comparto
universita'. 
    9. Il Dipartimento puo' costituire delle unita', corrispondenti a
particolari ambiti disciplinari o funzionali a specifiche esigenze di
ricerca. I  docenti  che  vi  afferiscono  per  affinita'  culturali,
disciplinari  e  scientifiche,  eleggono,   al   loro   interno,   un
coordinatore.  Le  eventuali  unita'  sono  organizzate  secondo   le
modalita' definite dal regolamento di funzionamento del  Dipartimento
e il loro numero effettivo, previsto nel medesimo  regolamento,  deve
essere  modulato  sulla  numerosita'  complessiva  dei  docenti   del
Dipartimento. 
    10. Sono organi del Dipartimento: il direttore, il consiglio e la
giunta. 
    11. Il  direttore  ha  la  rappresentanza  del  Dipartimento,  ha
funzioni di promozione, indirizzo  e  coordinamento  delle  attivita'
scientifiche e didattiche del medesimo ed  e'  responsabile  del  suo
funzionamento,  nonche'  della  sua  gestione  e  organizzazione.  E'
responsabile  dell'attuazione  di  quanto  deliberato  dagli   organi
collegiali, sovrintende all'attivita' di ricerca e alla  ripartizione
dei compiti didattici tra professori e ricercatori del  Dipartimento,
secondo  le  linee  di  indirizzo  di  Ateneo  sulla   programmazione
didattica e vigila  sull'assolvimento  di  tali  compiti.  Convoca  e
presiede il consiglio e la giunta, cura l'esecuzione  delle  delibere
adottate,  tiene  i  rapporti  con   l'amministrazione   dell'Ateneo,
esercita tutte le altre attribuzioni che  gli  sono  conferite  dalla
legge, dallo statuto e dai regolamenti. 
    Per motivi di urgenza assume, con proprio decreto,  gli  atti  di
competenza del consiglio e della giunta quando non sia possibile  una
tempestiva  convocazione  e  sottopone  tali   atti   alla   ratifica
dell'organo competente nella prima seduta successiva, da effettuarsi,
di norma, non oltre trenta giorni utili dall'emanazione del decreto. 
    12. Il direttore  e'  eletto  dai  componenti  del  consiglio  di
Dipartimento. Il direttore e' eletto  a  maggioranza  assoluta  degli
aventi diritto al voto nella prima votazione, a maggioranza  assoluta
dei voti espressi nella seconda  votazione,  a  maggioranza  relativa
nella terza votazione. Le modalita' per lo svolgimento delle elezioni
del direttore sono dettagliate nel regolamento di  funzionamento  del
Dipartimento. 
    13. L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo  di  prima
fascia che abbiano optato o che optino in caso  di  elezione  per  il
tempo pieno e per  i  quali  il  numero  di  anni  di  permanenza  in
servizio, prima del collocamento  a  riposo,  sia  almeno  pari  alla
durata del mandato. 
    14. Nel caso di indisponibilita' di professori di  prima  fascia,
l'elettorato passivo e' esteso ai professori di  seconda  fascia  che
abbiano optato, o che optino in caso di elezione, per il tempo  pieno
e per i quali il numero di anni di permanenza in servizio, prima  del
collocamento a riposo, sia almeno pari alla durata del mandato. 
    15. L'elettorato passivo e'  altresi'  esteso  ai  professori  di
seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento, per due votazioni,
del quorum previsto per la predetta elezione. 
    16. Il direttore e' nominato con decreto  del  rettore.  Dura  in
carica   quattro   anni   solari   e   non   puo'   essere   rieletto
consecutivamente piu' di una volta. L'intervallo di  tempo  che  deve
trascorrere per poter assumere un terzo mandato, dopo avere espletato
due mandati consecutivi, deve essere pari almeno ad un mandato pieno. 
    17. Qualora il direttore cessi per qualsiasi motivo, le  elezioni
debbono essere indette per lo scorcio del mandato in  corso.  Qualora
lo scorcio del  mandato  sia  inferiore  ai  sei  mesi,  le  elezioni
dovranno essere indette per tale scorcio e per l'intero  mandato  del
quadriennio successivo. 
    18. Il direttore designa fra i  professori  del  Dipartimento  un
vice direttore che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi  di
impedimento    o    di    assenza    nonche',    ai     soli     fini
amministrativo-contabili,   in   caso   di   cessazione    anticipata
dall'ufficio del direttore, fino  all'entrata  in  carica  del  nuovo
eletto. Il vice direttore e'  nominato  con  decreto  del  rettore  e
rimane in carica per la durata del mandato del direttore. In caso  di
impedimento e assenza dei direttori  membri  del  senato  accademico,
partecipano  alle  sedute,  in  sostituzione,  i  vice  direttori  di
dipartimento. Nell'esercizio delle sue funzioni,  il  direttore  puo'
avvalersi di delegati con deleghe specifiche,  nominati  con  proprio
provvedimento nel quale sono previsti  i  compiti  e  gli  ambiti  di
competenza. I delegati rispondono direttamente al direttore del  loro
operato relativamente ai compiti a loro attribuiti. 
    19.    Il    direttore    e'    coadiuvato    dal    responsabile
amministrativo-gestionale  di   Dipartimento,   che   provvede   agli
adempimenti di carattere amministrativo-contabile. 
    20. Per quanto riguarda l'attivita' didattica,  il  direttore  e'
coadiuvato  dalla  commissione  didattica  di  Dipartimento,  la  cui
composizione  e'  definita  dal  regolamento  di  funzionamento   del
Dipartimento.  In  questa  attivita',  il   direttore   e'   altresi'
coadiuvato  da  un  delegato   referente   per   la   didattica   del
Dipartimento. 
    21. Il consiglio delibera la programmazione e la  gestione  delle
attivita' del Dipartimento secondo quanto  previsto  dalla  normativa
vigente. Le competenze e le modalita' di funzionamento del  consiglio
sono  disciplinate  da  apposito  regolamento  di  funzionamento  del
Dipartimento coerentemente con le disposizioni del regolamento quadro
di Ateneo per il funzionamento dei Dipartimenti e con quanto previsto
dalla normativa vigente. 
    22. Fanno parte del consiglio: i docenti; una rappresentanza  del
personale tecnico e  amministrativo  in  misura  pari  al  10%  della
componente,   con    un    minimo    di    tre;    il    responsabile
amministrativo-gestionale  di  Dipartimento  che   funge   anche   da
segretario del consiglio; una rappresentanza dei titolari di  assegni
di ricerca operanti presso il  Dipartimento  laddove  gli  assegnisti
siano  pari  ad  almeno  cinque  e  degli  iscritti  alle  scuole  di
specializzazione  di  competenza  del  Dipartimento,  secondo  quanto
stabilito dal regolamento  di  funzionamento  del  Dipartimento;  una
rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di  laurea
magistrale e dottorato di ricerca di competenza del Dipartimento, per
un numero complessivo, per tutti i dipartimenti dell'Ateneo,  pari  a
ottanta membri ripartiti tra i vari  dipartimenti  con  provvedimento
del senato accademico. I componenti eletti del  consiglio  durano  in
carica  quattro  anni  solari  ad  esclusione  delle   rappresentanze
studentesche che durano in carica due anni. I componenti  eletti  non
possono essere rieletti consecutivamente per piu' di una volta. 
    23. Per le deliberazioni aventi per oggetto chiamate e afferenze,
il consiglio di Dipartimento opera in configurazioni ristrette. 
    24. La giunta di Dipartimento coadiuva il direttore  ed  esercita
funzioni deliberative su tutte le questioni  e  le  materie  che  non
siano di competenza  esclusiva  del  consiglio  di  Dipartimento.  Il
consiglio, ferme restando le sue competenze esclusive, puo'  delegare
alla giunta altre funzioni, nel  rispetto  di  quanto  stabilito  nel
regolamento di funzionamento del Dipartimento.  Le  competenze  e  le
modalita' di funzionamento della giunta sono disciplinate da apposito
regolamento di funzionamento del Dipartimento  coerentemente  con  le
disposizioni  del  regolamento  quadro  per  il   funzionamento   dei
dipartimenti e con quanto previsto dalla normativa vigente. 
    25. Fanno parte della giunta: il direttore di  Dipartimento,  che
la presiede; i coordinatori delle unita';  cinque  rappresentanti  di
cui:  un  professore   ordinario;   un   professore   associato;   un
ricercatore; un'unita' di personale  tecnico-amministrativo,  nonche'
uno tra gli studenti  eletti  nel  consiglio  di  Dipartimento  e  il
responsabile   amministrativo-gestionale,   che   funge   anche    da
segretario. I delegati del direttore e il vice direttore  partecipano
ai lavori della giunta senza diritto di voto. 
    La giunta dura in  carica  quattro  anni  solari.  La  componente
studentesca dura in carica due anni. I componenti eletti non  possono
essere rieletti consecutivamente per piu' di una volta. 
    Le modalita' di elezione delle rappresentanze sono  definite  dal
regolamento di funzionamento del Dipartimento. 
    26. Il Dipartimento esercita le attribuzioni  che  sono  ad  esso
demandate  dallo  statuto  nonche'   dagli   altri   atti   normativi
dell'Ateneo e dalla  legge  e  delibera  il  proprio  regolamento  di
funzionamento secondo le procedure previste dal regolamento  generale
di Ateneo. 
    27. Ai sensi dell'art. 2, comma 2 lettera c) ed f) della legge n.
240/2010 ulteriori specificazioni per le strutture che assumono anche
funzioni  assistenziali  sono  riportate  all'art.  37  del  presente
statuto. 
    28. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia  agli  altri
atti normativi dell'Ateneo e all'ordinamento vigente.