Art. 21. Dipartimenti 1. Il Dipartimento e' la struttura che raggruppa e organizza aggregazioni di settori di ricerca omogenei per fine e/o per metodo. Il Dipartimento coordina e sostiene l'attivita' di ricerca e ne cura la correlata espressione nella didattica. 2. Al Dipartimento sono attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e formative, nonche' delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie. 3. Il Dipartimento assicura e garantisce l'autonomia dei singoli afferenti e il loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca. 4. Al Dipartimento e' attribuita autonomia finanziaria, amministrativa e negoziale secondo le norme stabilite dal regolamento generale di Ateneo e nel rispetto del regolamento di amministrazione, finanza e contabilita' e del principio del bilancio unico di Ateneo, di cui alla legge n. 240/2010. 5. L'organizzazione del Dipartimento e' espressione dell'autonomia universitaria e risponde primariamente alle esigenze della ricerca e della didattica. Le procedure di attivazione e disattivazione del Dipartimento sono disciplinate nel regolamento generale di Ateneo. 6. La numerosita' dei docenti in ciascun Dipartimento e' pari ad almeno quaranta. In caso di riduzione del numero delle afferenze al di sotto di tale soglia per piu' di un anno solare consecutivo, il Dipartimento viene sciolto dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. 7. Ciascun docente deve afferire ad un solo Dipartimento. I docenti possono inoltrare domanda di afferenza ad altro Dipartimento. La richiesta di afferenza viene avanzata dal docente al Dipartimento che delibera con voto favorevole: della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per l'afferenza dei professori di prima fascia; della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per l'afferenza dei professori di seconda fascia; della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato per l'afferenza dei ricercatori. La delibera di accoglimento della proposta di afferenza viene trasmessa per approvazione al consiglio di amministrazione. Nell'ipotesi in cui un docente non proponga richiesta di afferenza ad alcun Dipartimento, la sua afferenza viene determinata dal consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del senato accademico, sulla base dell'identita' scientifica, culturale o metodologica, in relazione al settore scientifico-disciplinare di appartenenza del docente. Contro le suddette deliberazioni e' ammesso ricorso al rettore entro trenta giorni. 8. A ciascun Dipartimento, con provvedimento del direttore generale, afferisce il personale tecnico e amministrativo funzionale allo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento e un responsabile amministrativo-gestionale individuato tra il personale tecnico e amministrativo, con adeguato inquadramento nel comparto universita'. 9. Il Dipartimento puo' costituire delle unita', corrispondenti a particolari ambiti disciplinari o funzionali a specifiche esigenze di ricerca. I docenti che vi afferiscono per affinita' culturali, disciplinari e scientifiche, eleggono, al loro interno, un coordinatore. Le eventuali unita' sono organizzate secondo le modalita' definite dal regolamento di funzionamento del Dipartimento e il loro numero effettivo, previsto nel medesimo regolamento, deve essere modulato sulla numerosita' complessiva dei docenti del Dipartimento. 10. Sono organi del Dipartimento: il direttore, il consiglio e la giunta. 11. Il direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, ha funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche del medesimo ed e' responsabile del suo funzionamento, nonche' della sua gestione e organizzazione. E' responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali, sovrintende all'attivita' di ricerca e alla ripartizione dei compiti didattici tra professori e ricercatori del Dipartimento, secondo le linee di indirizzo di Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti. Convoca e presiede il consiglio e la giunta, cura l'esecuzione delle delibere adottate, tiene i rapporti con l'amministrazione dell'Ateneo, esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Per motivi di urgenza assume, con proprio decreto, gli atti di competenza del consiglio e della giunta quando non sia possibile una tempestiva convocazione e sottopone tali atti alla ratifica dell'organo competente nella prima seduta successiva, da effettuarsi, di norma, non oltre trenta giorni utili dall'emanazione del decreto. 12. Il direttore e' eletto dai componenti del consiglio di Dipartimento. Il direttore e' eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione, a maggioranza assoluta dei voti espressi nella seconda votazione, a maggioranza relativa nella terza votazione. Le modalita' per lo svolgimento delle elezioni del direttore sono dettagliate nel regolamento di funzionamento del Dipartimento. 13. L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo di prima fascia che abbiano optato o che optino in caso di elezione per il tempo pieno e per i quali il numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, sia almeno pari alla durata del mandato. 14. Nel caso di indisponibilita' di professori di prima fascia, l'elettorato passivo e' esteso ai professori di seconda fascia che abbiano optato, o che optino in caso di elezione, per il tempo pieno e per i quali il numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, sia almeno pari alla durata del mandato. 15. L'elettorato passivo e' altresi' esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento, per due votazioni, del quorum previsto per la predetta elezione. 16. Il direttore e' nominato con decreto del rettore. Dura in carica quattro anni solari e non puo' essere rieletto consecutivamente piu' di una volta. L'intervallo di tempo che deve trascorrere per poter assumere un terzo mandato, dopo avere espletato due mandati consecutivi, deve essere pari almeno ad un mandato pieno. 17. Qualora il direttore cessi per qualsiasi motivo, le elezioni debbono essere indette per lo scorcio del mandato in corso. Qualora lo scorcio del mandato sia inferiore ai sei mesi, le elezioni dovranno essere indette per tale scorcio e per l'intero mandato del quadriennio successivo. 18. Il direttore designa fra i professori del Dipartimento un vice direttore che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza nonche', ai soli fini amministrativo-contabili, in caso di cessazione anticipata dall'ufficio del direttore, fino all'entrata in carica del nuovo eletto. Il vice direttore e' nominato con decreto del rettore e rimane in carica per la durata del mandato del direttore. In caso di impedimento e assenza dei direttori membri del senato accademico, partecipano alle sedute, in sostituzione, i vice direttori di dipartimento. Nell'esercizio delle sue funzioni, il direttore puo' avvalersi di delegati con deleghe specifiche, nominati con proprio provvedimento nel quale sono previsti i compiti e gli ambiti di competenza. I delegati rispondono direttamente al direttore del loro operato relativamente ai compiti a loro attribuiti. 19. Il direttore e' coadiuvato dal responsabile amministrativo-gestionale di Dipartimento, che provvede agli adempimenti di carattere amministrativo-contabile. 20. Per quanto riguarda l'attivita' didattica, il direttore e' coadiuvato dalla commissione didattica di Dipartimento, la cui composizione e' definita dal regolamento di funzionamento del Dipartimento. In questa attivita', il direttore e' altresi' coadiuvato da un delegato referente per la didattica del Dipartimento. 21. Il consiglio delibera la programmazione e la gestione delle attivita' del Dipartimento secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Le competenze e le modalita' di funzionamento del consiglio sono disciplinate da apposito regolamento di funzionamento del Dipartimento coerentemente con le disposizioni del regolamento quadro di Ateneo per il funzionamento dei Dipartimenti e con quanto previsto dalla normativa vigente. 22. Fanno parte del consiglio: i docenti; una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo in misura pari al 10% della componente, con un minimo di tre; il responsabile amministrativo-gestionale di Dipartimento che funge anche da segretario del consiglio; una rappresentanza dei titolari di assegni di ricerca operanti presso il Dipartimento laddove gli assegnisti siano pari ad almeno cinque e degli iscritti alle scuole di specializzazione di competenza del Dipartimento, secondo quanto stabilito dal regolamento di funzionamento del Dipartimento; una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e dottorato di ricerca di competenza del Dipartimento, per un numero complessivo, per tutti i dipartimenti dell'Ateneo, pari a ottanta membri ripartiti tra i vari dipartimenti con provvedimento del senato accademico. I componenti eletti del consiglio durano in carica quattro anni solari ad esclusione delle rappresentanze studentesche che durano in carica due anni. I componenti eletti non possono essere rieletti consecutivamente per piu' di una volta. 23. Per le deliberazioni aventi per oggetto chiamate e afferenze, il consiglio di Dipartimento opera in configurazioni ristrette. 24. La giunta di Dipartimento coadiuva il direttore ed esercita funzioni deliberative su tutte le questioni e le materie che non siano di competenza esclusiva del consiglio di Dipartimento. Il consiglio, ferme restando le sue competenze esclusive, puo' delegare alla giunta altre funzioni, nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento di funzionamento del Dipartimento. Le competenze e le modalita' di funzionamento della giunta sono disciplinate da apposito regolamento di funzionamento del Dipartimento coerentemente con le disposizioni del regolamento quadro per il funzionamento dei dipartimenti e con quanto previsto dalla normativa vigente. 25. Fanno parte della giunta: il direttore di Dipartimento, che la presiede; i coordinatori delle unita'; cinque rappresentanti di cui: un professore ordinario; un professore associato; un ricercatore; un'unita' di personale tecnico-amministrativo, nonche' uno tra gli studenti eletti nel consiglio di Dipartimento e il responsabile amministrativo-gestionale, che funge anche da segretario. I delegati del direttore e il vice direttore partecipano ai lavori della giunta senza diritto di voto. La giunta dura in carica quattro anni solari. La componente studentesca dura in carica due anni. I componenti eletti non possono essere rieletti consecutivamente per piu' di una volta. Le modalita' di elezione delle rappresentanze sono definite dal regolamento di funzionamento del Dipartimento. 26. Il Dipartimento esercita le attribuzioni che sono ad esso demandate dallo statuto nonche' dagli altri atti normativi dell'Ateneo e dalla legge e delibera il proprio regolamento di funzionamento secondo le procedure previste dal regolamento generale di Ateneo. 27. Ai sensi dell'art. 2, comma 2 lettera c) ed f) della legge n. 240/2010 ulteriori specificazioni per le strutture che assumono anche funzioni assistenziali sono riportate all'art. 37 del presente statuto. 28. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia agli altri atti normativi dell'Ateneo e all'ordinamento vigente.