Art. 22. Consiglio di corso di studio 1. Per ogni corso di laurea e laurea magistrale e' costituito un consiglio di corso di studio. Il consiglio di amministrazione, su proposta del Dipartimento, previo parere della commissione paritetica docenti studenti e del senato accademico, puo' unificare piu' consigli di corso di studio secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente. 2. I compiti dei consigli di corso di studio sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo. 3. Il consiglio di corso di studio e' costituito dai professori ufficiali degli insegnamenti afferenti al corso e dai ricercatori che svolgono attivita' didattica di supporto per un insegnamento afferente al corso, nonche' da una rappresentanza degli studenti pari al 20% degli altri componenti. 4. Con apposito regolamento sono stabilite le modalita' di elezione del Presidente nonche' dei rappresentanti degli studenti, il cui mandato dura due anni. 5. Ogni consiglio di corso di studio elegge nel suo seno, tra i docenti, il presidente. 6. L'elettorato passivo e' riservato ai docenti che, prima della data di collocamento a riposo, assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato. 7. Il presidente e' nominato con decreto del rettore, il suo mandato dura quattro anni solari e non puo' essere rinnovato piu' di una volta. Il presidente designa un presidente vicario, nominato con decreto del rettore. 8. Il presidente presiede il consiglio, lo convoca con le modalita' previste da apposito regolamento e sovrintende le attivita' del corso di studio.