(Statuto-art. 23)
                              Art. 23. 
                               Scuole 
 
    1. Le strutture di raccordo, denominate  scuole,  possono  essere
istituite tra dipartimenti raggruppati a fini didattici in  relazione
a criteri di affinita' e/o di complementarita' disciplinare ai  sensi
dell'art. 2, comma 2 lettera c) e d) della legge n. 240/2010. 
    2. Le scuole hanno funzioni di coordinamento e  razionalizzazione
delle attivita' didattiche, compresa la proposta ai  dipartimenti  di
attivazione e disattivazione dei corsi di studio e  di  gestione  dei
servizi comuni. 
    3. Ove alle funzioni  didattiche  e  di  ricerca  si  affianchino
funzioni assistenziali  nell'ambito  delle  disposizioni  statali  in
materia, la scuola assume i compiti conseguenti secondo le  modalita'
e nei limiti concertati con l'amministrazione  regionale,  garantendo
l'inscindibilita'  delle  funzioni   assistenziali   da   quelle   di
insegnamento e ricerca. 
    4. Ogni scuola ha un  organo  deliberante,  denominato  consiglio
della scuola composto da: 
      i direttori dei Dipartimenti raggruppati nella struttura o loro
delegati; 
      i presidenti dei consigli di corso di studio  coordinati  dalla
struttura. Nel caso in cui questi siano  numericamente  superiori  al
10% dei componenti i consigli dei dipartimenti,  si  procedera'  alla
elezione di una rappresentanza dei presidenti pari  a  detto  10%  da
parte dell'insieme  dei  componenti  dei  Consigli  dei  dipartimenti
interessati; 
      una rappresentanza elettiva degli studenti dei corsi di  laurea
e laurea magistrale, in misura pari al 20% del numero complessivo dei
componenti l'organo; 
    5. Il consiglio della  scuola  elegge,  al  proprio  interno,  il
presidente tra i professori ordinari ed e' nominato con  decreto  del
rettore. L'elettorato passivo e'  riservato  ai  docenti  che,  prima
della data di collocamento a riposo, assicurino un numero di anni  di
servizio almeno pari alla durata del mandato. 
    6. Il presidente e' eletto a maggioranza  assoluta  degli  aventi
diritto al voto nella prima votazione,  a  maggioranza  assoluta  dei
voti espressi nella seconda votazione, a maggioranza  relativa  nella
terza votazione. 
    7. Le modalita' per lo svolgimento delle elezioni del  presidente
sono  contenute  nel  regolamento  organizzativo  della  scuola.   Il
presidente dura in carica tre anni solari e la carica e'  rinnovabile
per una sola volta. 
    8. In caso di cessazione anticipata dalla carica le elezioni sono
indette  dal  decano  per  lo  scorcio  dell'anno  nel  quale  si  e'
verificata la cessazione e per il successivo mandato pieno. 
    9. La partecipazione al consiglio della scuola non da' luogo alla
corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborso spese. 
    10. Il regolamento organizzativo della scuola stabilisce le norme
relative al funzionamento del consiglio per quanto non regolato dallo
Statuto,  dal  regolamento  generale  di  Ateneo  e  dal  regolamento
didattico di Ateneo. 
    11. Ai sensi dell'art. 2, comma 2 lettera c) ed f) della legge n.
240/2010 ulteriori specificazioni per le strutture che assumono anche
funzioni  assistenziali  sono  riportate  all'art.  37  del  presente
Statuto.