Art. 23. Scuole 1. Le strutture di raccordo, denominate scuole, possono essere istituite tra dipartimenti raggruppati a fini didattici in relazione a criteri di affinita' e/o di complementarita' disciplinare ai sensi dell'art. 2, comma 2 lettera c) e d) della legge n. 240/2010. 2. Le scuole hanno funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche, compresa la proposta ai dipartimenti di attivazione e disattivazione dei corsi di studio e di gestione dei servizi comuni. 3. Ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, la scuola assume i compiti conseguenti secondo le modalita' e nei limiti concertati con l'amministrazione regionale, garantendo l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e ricerca. 4. Ogni scuola ha un organo deliberante, denominato consiglio della scuola composto da: i direttori dei Dipartimenti raggruppati nella struttura o loro delegati; i presidenti dei consigli di corso di studio coordinati dalla struttura. Nel caso in cui questi siano numericamente superiori al 10% dei componenti i consigli dei dipartimenti, si procedera' alla elezione di una rappresentanza dei presidenti pari a detto 10% da parte dell'insieme dei componenti dei Consigli dei dipartimenti interessati; una rappresentanza elettiva degli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale, in misura pari al 20% del numero complessivo dei componenti l'organo; 5. Il consiglio della scuola elegge, al proprio interno, il presidente tra i professori ordinari ed e' nominato con decreto del rettore. L'elettorato passivo e' riservato ai docenti che, prima della data di collocamento a riposo, assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato. 6. Il presidente e' eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione, a maggioranza assoluta dei voti espressi nella seconda votazione, a maggioranza relativa nella terza votazione. 7. Le modalita' per lo svolgimento delle elezioni del presidente sono contenute nel regolamento organizzativo della scuola. Il presidente dura in carica tre anni solari e la carica e' rinnovabile per una sola volta. 8. In caso di cessazione anticipata dalla carica le elezioni sono indette dal decano per lo scorcio dell'anno nel quale si e' verificata la cessazione e per il successivo mandato pieno. 9. La partecipazione al consiglio della scuola non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborso spese. 10. Il regolamento organizzativo della scuola stabilisce le norme relative al funzionamento del consiglio per quanto non regolato dallo Statuto, dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento didattico di Ateneo. 11. Ai sensi dell'art. 2, comma 2 lettera c) ed f) della legge n. 240/2010 ulteriori specificazioni per le strutture che assumono anche funzioni assistenziali sono riportate all'art. 37 del presente Statuto.