Art. 24. Commissione paritetica docenti studenti 1. In ciascun Dipartimento ovvero, quando esistente, in ciascuna scuola, e' istituita, senza maggiori oneri a carico dell'Ateneo, una commissione paritetica docenti studenti. 2. La commissione ha i seguenti compiti: attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualita' della didattica, nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individuazione degli indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; formulazione di pareri sull'istituzione, attivazione e soppressione dei corsi di studio. 3. Nello svolgimento dei propri compiti la commissione puo' formulare pareri e proposte alle strutture interessate. 4. La partecipazione alla commissione paritetica non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spesa. 5. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rimanda ad apposito regolamento.