Art. 25. Corsi di dottorato di ricerca 1. Il dottorato di ricerca costituisce il terzo livello della formazione universitaria. I corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della normativa vigente, possono essere istituiti dall'Universita', da consorzi tra Universita' e tra Universita' ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione. 2. L'Universita' istituisce e organizza i corsi di dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento anche attraverso l'attivazione di scuole di dottorato.