(Statuto-art. 25)
                              Art. 25. 
                    Corsi di dottorato di ricerca 
 
    1. Il dottorato di ricerca costituisce  il  terzo  livello  della
formazione universitaria. 
    I corsi  di  dottorato  di  ricerca,  ai  sensi  della  normativa
vigente, possono essere istituiti dall'Universita', da  consorzi  tra
Universita' e tra Universita' ed enti di ricerca pubblici  e  privati
di alta qualificazione. 
    2. L'Universita' istituisce e organizza i corsi di  dottorato  di
ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento anche  attraverso
l'attivazione di scuole di dottorato.