Art. 26. Corsi di specializzazione 1. I corsi di specializzazione sono istituiti, attivati e soppressi dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, su proposta dei dipartimenti interessati. 2. L'organizzazione e l'attivita' didattica dei corsi di specializzazione sono disciplinate da apposito regolamento.