(Statuto-art. 26)
                              Art. 26. 
                      Corsi di specializzazione 
 
    1.  I  corsi  di  specializzazione  sono  istituiti,  attivati  e
soppressi dal consiglio di amministrazione, previo parere del  senato
accademico, su proposta dei dipartimenti interessati. 
    2.  L'organizzazione  e  l'attivita'  didattica  dei   corsi   di
specializzazione sono disciplinate da apposito regolamento.