Art. 27. Master universitari, scuole di studi superiori e altre attivita' didattiche 1. I corsi di perfezionamento e di alta formazione per master universitari e le altre attivita' didattiche sono istituiti e attivati, su proposta del Dipartimento, dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico e sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo. 2. Tali attivita' sono svolte con autonomia didattica, nei limiti della normativa vigente e con le modalita' stabilite nel provvedimento di attivazione. 3. L'Universita' intende promuovere l'alta formazione anche attraverso l'attivazione di scuole di studi superiori, istituite dal consiglio di amministrazione, su proposta di uno o piu' Dipartimenti, previo parere del senato accademico e disciplinate da specifico regolamento. 4. Le scuole di studi superiori sono istituite, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, in ragione della peculiarita' della formazione che impartiscono, per il progresso della scienza, dell'alta formazione e la valorizzazione dei giovani, secondo criteri di merito. 5. Le scuole offrono percorsi formativi di eccellenza e di alta qualificazione, eventualmente complementari a quelli previsti dagli ordinamenti, anche a valenza interdisciplinare e internazionale. Possono promuovere, inoltre, scambi di conoscenza e ricerca internazionali.