(Statuto-art. 27)
                              Art. 27. 
Master universitari, scuole di  studi  superiori  e  altre  attivita'
                             didattiche 
 
    1. I corsi di perfezionamento e di  alta  formazione  per  master
universitari  e  le  altre  attivita'  didattiche  sono  istituiti  e
attivati,  su   proposta   del   Dipartimento,   dal   consiglio   di
amministrazione,  previo  parere  del  senato   accademico   e   sono
disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo. 
    2. Tali attivita' sono svolte con autonomia didattica, nei limiti
della  normativa  vigente  e   con   le   modalita'   stabilite   nel
provvedimento di attivazione. 
    3.  L'Universita'  intende  promuovere  l'alta  formazione  anche
attraverso l'attivazione di scuole di studi superiori, istituite  dal
consiglio di amministrazione, su proposta di uno o piu' Dipartimenti,
previo parere del  senato  accademico  e  disciplinate  da  specifico
regolamento. 
    4.  Le  scuole  di  studi  superiori  sono  istituite,  anche  in
collaborazione con altri enti pubblici e privati,  in  ragione  della
peculiarita' della formazione  che  impartiscono,  per  il  progresso
della scienza, dell'alta formazione e la valorizzazione dei  giovani,
secondo criteri di merito. 
    5. Le scuole offrono percorsi formativi di eccellenza e  di  alta
qualificazione, eventualmente complementari a quelli  previsti  dagli
ordinamenti, anche  a  valenza  interdisciplinare  e  internazionale.
Possono  promuovere,  inoltre,  scambi  di   conoscenza   e   ricerca
internazionali.