(Allegato A-art. 25)
 
                              Art. 25. 
 
                     Riduzione del finanziamento 
 
    1. In caso di mutate esigenze di accoglienza o di riduzione delle
risorse del FNPSA, la Direzione centrale puo' disporre  la  riduzione
dei posti in misura proporzionale a tutti i progetti in corso,  fatte
salve particolari necessita' in relazione a determinate tipologie  di
beneficiari di cui all'art. 7, comma  3,  con  le  modalita'  di  cui
all'art. 12, comma  5.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno  si
procede   alla   conseguente   rideterminazione   del   finanziamento
accordato.