Art. 26. Riduzione dei posti di accoglienza 1. La richiesta di riduzione dei posti finanziati puo' essere presentata dall'ente locale in qualsiasi momento alla Direzione centrale, attraverso la piattaforma FN Asilo, mantenendo l'impianto complessivo dei servizi di accoglienza indicati nella proposta progettuale approvata dalla Commissione e la qualita' degli stessi. 2. L'ente locale e' tenuto a: a) indicare il numero di posti da ridurre; b) indicare se si tratta di posti non attivi; in caso contrario, fornire l'elenco delle strutture dismesse, ovvero la diversa organizzazione logistica degli alloggi motivando tale richiesta; c) presentare il piano finanziario preventivo rimodulato con le modalita' di cui all'art. 12. 3. La Direzione centrale, previa istruttoria del Servizio centrale, autorizza la variazione e ridetermina le risorse assegnate.