(Allegato A-art. 28)
 
                              Art. 28. 
 
                    Erogazione dei finanziamenti 
 
    1. Il finanziamento e' corrisposto annualmente, con le  modalita'
indicate nel presente articolo. 
    2. L'importo  ammesso  a  finanziamento  e'  erogato  secondo  le
seguenti soluzioni e tempistiche: 
      a) un anticipo pari al 50% dell'importo annuale  finanziato,  a
seguito di presentazione della Comunicazione inizio  attivita'  (CIA)
da parte dell'ente locale, previa attivazione di almeno  il  20%  dei
posti del progetto approvato; 
      b)  un  pagamento  intermedio  fino  ad  un  massimo  del   30%
dell'importo annuale di finanziamento,  da  corrispondere  a  seguito
della rendicontazione delle somme erogate ai sensi della lettera  a),
riconosciute ammissibili dal revisore contabile di cui all'art. 31  a
seguito dei controlli  sul  rendiconto  semestrale.  Eventuali  quote
rendicontate eccedenti sono riconosciute in  sede  di  saldo  finale.
L'erogazione avviene  entro  sessanta  giorni  dalla  rendicontazione
intermedia; 
      c) saldo fino  a  concorrenza  dell'importo  finanziato  dietro
presentazione  del  rendiconto  finale,  sulla   base   delle   spese
riconosciute ammissibili a seguito dei controlli svolti dal  revisore
contabile indipendente di cui  all'art.  31  sul  rendiconto  finale.
L'erogazione avviene, entro sessanta giorni dalla presentazione della
rendicontazione finale. 
    3. Le modalita' di pagamento di cui alle lettere a), b) e c) sono
derogate in caso di chiusura del bilancio dello  Stato.  I  pagamenti
sono rispettivamente effettuati nel nuovo esercizio finanziario.