(Allegato A-art. 29)
 
                              Art. 29. 
 
                         Costi inammissibili 
 
    1. Non sono ammissibili i costi per l'acquisto  di  immobili  ne'
quelli relativi al pagamento di eventuali mutui accesi per l'acquisto
degli stessi. 
    2. Non sono  ammissibili  i  costi  dichiarati  dall'ente  locale
titolare del finanziamento ed eventuale ente attuatore  a  valere  su
altre risorse nazionali o europee (doppia imputazione). 
    3.  Non  sono  ammissibili  i   contributi   in   natura   o   le
valorizzazioni di beni di proprieta'  dell'ente  locale  o  dell'ente
attuatore. 
    4. Non e' ammesso il rimborso di  eventuali  costi  sostenuti  in
caso di mancata attivazione dei servizi finanziati.