Art. 30. Presentazione del rendiconto 1. Il rendiconto delle spese sostenute dall'ente locale e' presentato con cadenza semestrale per ciascun anno di finanziamento e al termine del periodo finanziato, con le modalita' indicate nel Manuale unico di rendicontazione. 2. La mancata rendicontazione delle spese sostenute nei termini previsti e con le modalita' di cui all'art. 31 non consente l'erogazione degli ulteriori importi finanziati e comporta la revoca del finanziamento ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera d), previa diffida della Direzione centrale ad adempiere entro sessanta giorni dalla richiesta. 3. Nel caso in cui il progetto finanziato si concluda prima della scadenza del periodo di finanziamento, il rendiconto e' presentato entro sessanta giorni dal trasferimento dell'ultimo beneficiario. 4. Il rendiconto deve essere conforme al piano finanziario preventivo o rimodulato redatto per ogni tipologia di accoglienza secondo quanto previsto dall'art. 12. L'ente locale e' tenuto a conservare la documentazione contabile relativa alle spese sostenute per almeno dieci anni successivi alla data di presentazione del rendiconto. 5. L'ente locale inserisce nella banca dati Siproimi la rendicontazione delle spese, corredata dalla certificazione della spesa, rilasciata dal revisore contabile indipendente di cui all'art. 31.