(Allegato-art. 16)
                             Articolo 16 
(Sistema dei controlli interni e istituzione delle funzioni aziendali
di controllo di conformita' alle norme, di gestione del rischio e  di
                         revisione interna) 
 
  1. Gli intermediari istituiscono e mantengono funzioni  permanenti,
efficaci e indipendenti di controllo di conformita' alle norme e,  se
in linea con  il  principio  di  proporzionalita',  di  gestione  del
rischio dell'impresa e di revisione interna. 
  2. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma  1,  l'istituzione
della  funzione  di  controllo   di   conformita'   e'   disciplinata
dall'articolo 22 del Regolamento 565/2017. La funzione  di  controllo
di conformita' alle norme presiede altresi' alla gestione del rischio
di non conformita' a norme imperative  (leggi  o  regolamenti)  o  di
autoregolamentazione con riguardo a tutta l'operativita' aziendale. 
  3.  La  funzione  di   gestione   del   rischio   e'   disciplinata
dall'articolo 23 del Regolamento 565/2017. 
  4. La funzione di revisione interna e'  disciplinata  dall'articolo
24 del Regolamento 565/2017. 
  5. Alla funzione di gestione del rischio e di revisione interna  si
applica,  mutatis  mutandis,  l'articolo   22,   paragrafo   3,   del
Regolamento 565/2017. 
  6. Le funzioni aziendali di controllo sono tra loro separate  sotto
un profilo organizzativo. 
  7. I responsabili delle funzioni aziendali di controllo riferiscono
direttamente agli organi sociali. 
  8. Il responsabile di funzioni aziendali di controllo  puo'  essere
un componente dell'organo amministrativo, purche' sia destinatario di
specifiche deleghe in materia di controlli e non sia destinatario  di
altre deleghe che ne pregiudichino l'autonomia. 
  9. Fermo restando quanto previsto al comma 2, con riferimento  alla
funzione di conformita' alle norme, gli  intermediari  sono  esentati
dal requisito  di  cui  al  comma  6,  se  il  suo  rispetto  non  e'
proporzionato  alla  natura,  alla  dimensione  e  alla  complessita'
dell'attivita' svolta nonche' alla tipologia e alla gamma dei servizi
prestati ed e' comunque  assicurata  l'efficacia  della  funzione  di
conformita' alle norme. 
  10. Fermo restando quanto previsto al comma 3, con riferimento alla
funzione di gestione del rischio, gli intermediari sono esentati  dal
requisito di cui al comma 6  e,  con  riferimento  alla  funzione  di
gestione del rischio, dai requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo
3, lettere d) e e), del Regolamento 565/2017, se il loro rispetto non
e' proporzionato alla natura, alla  dimensione  e  alla  complessita'
dell'attivita' svolta nonche' alla tipologia e alla gamma di  servizi
prestati ed e' comunque  assicurata  l'efficacia  della  funzione  di
gestione del rischio. 
  11. Fermo restando quanto previsto al comma 4, con riferimento alla
funzione di revisione interna, gli  intermediari  sono  esentati  dai
requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettere d)  e  e)  del
Regolamento 565/2017, se il loro rispetto non e'  proporzionato  alla
natura, alla dimensione e  alla  complessita'  dell'attivita'  svolta
nonche' alla tipologia  e  alla  gamma  di  servizi  prestati  ed  e'
comunque assicurata l'efficacia della funzione di revisione interna. 
  12. Nel rispetto di quanto previsto  dal  presente  articolo  e  in
coerenza con il principio di proporzionalita', per  le  finalita'  di
cui all'articolo 3, comma  1,  gli  intermediari  applicano  altresi'
quanto previsto dal Titolo V, Sezioni 15, 16, 17, 19, 20,  21  e  22,
degli Orientamenti dell'EBA in materia di governance interna.