(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
                                     (di cui all'articolo 7, comma 1) 
 
             Requisiti degli organismi di certificazione 
                        delle persone fisiche 
 
1. Accreditamento 
  1.1. L'organismo  di  certificazione  di  cui  all'articolo  7  del
regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 deve essere in  possesso  di
un accreditamento ai sensi della  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17024
(Requisiti generali per organismi che eseguono la  certificazione  di
persone - ultima  edizione  applicabile),  rilasciato  dall'organismo
nazionale di accreditamento, per  la  certificazione,  in  base  alle
disposizioni di cui al  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2015/2067,
delle  persone  fisiche  che  svolgono  una  o  piu'  delle  seguenti
attivita' relative alle apparecchiature fisse di refrigerazione e  di
condizionamento  d'aria,  le  pompe  di  calore  fisse  e  le   celle
frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero: 
    a) controllo delle perdite dalle apparecchiature  contenenti  gas
fluorurati a  effetto  serra  in  quantita'  pari  o  superiore  a  5
tonnellate di CO2 equivalente, a meno che  le  apparecchiature  siano
ermeticamente sigillate,  etichettate  come  tali  e  contenenti  gas
fluorurati a effetto serra in quantita' inferiore a 10 tonnellate  di
CO2 equivalente; 
    b) recupero di gas fluorurati a effetto serra; 
    c) installazione; 
    d) riparazione, manutenzione o assistenza; 
    e) smantellamento. 
  In particolare, devono essere  predisposti  schemi  di  valutazione
della   conformita'   specifici   per   le quattro    categorie    di
certificazione previste dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento
di esecuzione (UE) 2015/2067. 
  L'Organismo di valutazione di cui all'articolo 8 del regolamento di
esecuzione (UE) 2015/2067, a cui l'Organismo di certificazione di cui
all'articolo  7  dello  stesso,  affida  un  lavoro   relativo   alla
certificazione, deve essere conforme  alle  disposizioni  applicabili
della  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17024  (Requisiti  generali  per
organismi che eseguono  la  certificazione  delle  persone  -  ultima
edizione applicabile). 
  1.2. L'organismo di  certificazione  di  cui  all'articolo  10  del
regolamento  (CE)  n.  304/2008  deve  essere  in  possesso   di   un
accreditamento  ai  sensi  della  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17024
(Requisiti generali per organismi che eseguono la  certificazione  di
persone  -  ultima  edizione  applicabile),   rilasciato   da   parte
dall'organismo nazionale di accreditamento, per la certificazione, in
base alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 304/2008,  delle
persone fisiche che svolgono una  o  piu'  delle  seguenti  attivita'
relative alle apparecchiature di protezione antincendio: 
    a) controllo delle perdite dalle apparecchiature gas fluorurati a
effetto serra in quantita' pari o superiore a  5  tonnellate  di  CO2
equivalente,  a  meno  che  le  apparecchiature  siano  ermeticamente
sigillate, etichettate  come  tali  e  contenenti  gas  fluorurati  a
effetto  serra  in  quantita'  inferiore  a  10  tonnellate  di   CO2
equivalente; 
    b) recupero di gas fluorurati a effetto serra, anche  per  quanto
riguarda gli estintori; 
    c) installazione; 
    d) manutenzione o riparazione; 
    e) smantellamento. 
  L'Organismo di valutazione di cui all'articolo 11  del  regolamento
(CE)  n.  304/2008,  a  cui  l'Organismo  di  certificazione  di  cui
all'articolo  10  dello  stesso,  affida  un  lavoro  relativo   alla
certificazione, deve essere conforme  alle  disposizioni  applicabili
della  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17024  (Requisiti  generali  per
organismi che eseguono  la  certificazione  delle  persone  -  ultima
edizione applicabile). 
  1.3. L'organismo  di  certificazione  di  cui  all'articolo  4  del
regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 deve essere in  possesso  di
un accreditamento ai sensi della  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17024
(Requisiti generali per organismi che eseguono la  certificazione  di
persone - ultima  edizione  applicabile),  rilasciato  dall'organismo
nazionale di accreditamento, per  la  certificazione,  in  base  alle
disposizioni di cui al  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2015/2066,
delle  persone  fisiche  che  svolgono  una  o  piu'  delle  seguenti
attivita' relative ai commutatori elettrici: 
    a) installazione; 
    b) assistenza, manutenzione o riparazione; 
    c) disattivazione; 
    d) recupero di gas fluorurati  a  effetto  serra  da  commutatori
elettrici fissi. 
  L'Organismo di valutazione di cui all'articolo 5 del regolamento di
esecuzione (UE) 2015/2066, a cui l'Organismo di certificazione di cui
all'articolo  4  dello  stesso,  affida  un  lavoro   relativo   alla
certificazione, deve essere conforme  alle  disposizioni  applicabili
della  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17024  (Requisiti  generali  per
organismi che eseguono  la  certificazione  delle  persone  -  ultima
edizione applicabile). 
  1.4. L'organismo  di  certificazione  di  cui  all'articolo  4  del
regolamento  (CE)  n.  306/2008  deve  essere  in  possesso   di   un
accreditamento  ai  sensi  della  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17024
(Requisiti generali per organismi che eseguono la  certificazione  di
persone - ultima  edizione  applicabile),  rilasciato  dall'organismo
nazionale di accreditamento, per  la  certificazione,  in  base  alle
disposizioni di cui al regolamento (CE) n.  306/2008,  delle  persone
fisiche addetto  al  recupero  di  taluni  solventi  a  base  di  gas
fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono. 
  L'Organismo di valutazione di cui all'articolo  5  del  regolamento
(CE)  n.  306/2008,  a  cui  l'Organismo  di  certificazione  di  cui
all'articolo  4  dello  stesso,  affida  un  lavoro   relativo   alla
certificazione, deve essere conforme  alle  disposizioni  applicabili
della  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17024  (Requisiti  generali  per
organismi che eseguono  la  certificazione  delle  persone  -  ultima
edizione applicabile). 
2. Schema di valutazione della conformita' e tariffario 
  2.1. Gli organismi accreditati di cui al punto  1  devono  definire
uno schema di valutazione della conformita' per la certificazione del
personale che, per quanto attiene alle competenze  e  conoscenze  del
personale  richiedente  la  certificazione,  consideri  i   requisiti
specificatamente riportati negli allegati ai  pertinenti  regolamenti
di esecuzione della Commissione europea e in tutte le norme  tecniche
connesse. 
  Lo schema puo', ai sensi dell'articolo  5,  comma  5,  qualificare,
previa valutazione, organismi terzi presso i quali vengono svolti gli
esami del personale. 
  Tali organismi devono possedere una struttura operativa, tecnica ed
amministrativa che risponda ai criteri generali definiti dalla  norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17024. Tale struttura  deve  essere  adeguata  per
competenze e per risorse all'entita' dell'esercizio  delle  attivita'
richieste. 
  2.2. I produttori e/o utilizzatori di commutatori ad alta  tensione
e di apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati  ad
effetto serra, possono richiedere ad un organismo di cui al punto 1.3
e/o  1.4  di  essere  qualificati  come  organismi   che   provvedono
all'organizzazione di prove d'esame, anche per il proprio  personale,
purche' in possesso dei criteri generali definiti dalla norma UNI CEI
EN ISO/IEC 17024 e dei requisiti minimi previsti dal  regolamento  di
esecuzione (UE) 2015/2066 e dal regolamento (CE) n. 306/2008. 
  2.3. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire il
tariffario che intendono applicare per il rilascio  delle  pertinenti
certificazioni contenente le informazioni sui costi relativi a: 
    presentazione della domanda di certificazione; 
    esame della documentazione; 
    verifiche ispettive 
    (valutazione iniziale/supplementare/straordinaria, 
    estensione, sorveglianza, rinnovo, sessione d'esame); 
    rilascio della certificazione; 
    spese extra (vitto, alloggio, spese auto). 
  Il tariffario viene presentato al Ministero dell'ambiente ai  sensi
dell'articolo 5, comma 1.