(Allegato-art. 24)
                              Art. 24. 
                   Orario di lavoro dei dirigenti 
 
    1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda o ente,  i
dirigenti assicurano la propria presenza in servizio  ed  il  proprio
tempo di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno di servizio
per correlarlo alle esigenze della struttura  cui  sono  preposti  ed
all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli  obiettivi
e  programmi  da  realizzare.  I   volumi   prestazionali   richiesti
all'equipe ed i relativi tempi di attesa  massimi  per  la  fruizione
delle prestazioni stesse vengono definiti con le  procedure  previste
dal presente C.C.N.L. in  materia  di  assegnazione  degli  obiettivi
annuali ai dirigenti di ciascuna  unita'  operativa,  anche  ai  fini
dell'erogazione dei premi correlati alla performance,  stabilendo  la
previsione oraria per la realizzazione di detti programmi.  L'impegno
di  servizio  necessario  per  il  raggiungimento   degli   obiettivi
prestazionali eccedenti l'orario dovuto di  cui  al  comma  2,  fermo
restando  quanto  previsto  dall'art.  15,  comma  3,   del   decreto
legislativo n. 502/92 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  e'
negoziato con le medesime procedure, sulla base  di  quanto  previsto
all'art.  93,  comma  5,  (Retribuzione  di  risultato   e   relativa
differenziazione). 
    2.  L'orario  di  lavoro  dei  dirigenti  e'  di  trentotto   ore
settimanali ed e' funzionale all'orario di servizio e di apertura  al
pubblico nonche' al mantenimento del livello di efficienza  raggiunto
dai servizi sanitari e per favorire lo  svolgimento  delle  attivita'
gestionali  e/o  professionali,  correlate  all'incarico  affidato  e
conseguente agli obiettivi di budget negoziati a  livello  aziendale,
nonche' quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento. 
    3. I dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo  sono  tenuti
al rispetto dei commi 1 e 2 del presente articolo. 
    4.  Nello  svolgimento  dell'orario  di  lavoro  previsto  per  i
dirigenti, quattro ore  dell'orario  settimanale  sono  destinate  ad
attivita' non  assistenziali,  quali  l'aggiornamento  professionale,
l'ECM, nelle  modalita'  previste,  la  partecipazione  ad  attivita'
didattiche, la ricerca finalizzata  ecc.  Tale  riserva  di  ore  non
rientra nella normale  attivita'  assistenziale  e  non  puo'  essere
oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di
norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessita' di
servizio, puo' essere cumulata in ragione di anno per  impieghi  come
sopra   specificati   ovvero,   infine,    utilizzata    anche    per
l'aggiornamento  facoltativo  in  aggiunta  alle   assenze   previste
dall'art. 36, comma 1, lettera a) (Assenze giornaliere retribuite) al
medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le
esigenze funzionali della struttura di appartenenza  e  non  puo'  in
alcun modo comportare una mera riduzione  dell'orario  di  lavoro.  A
tali fini, il dirigente dovra', con congruo anticipo, programmare, in
condivisione  con  il  direttore  responsabile  della  struttura,  la
fruizione  di  tal   riserva   e   successivamente   fornire   idonea
certificazione che  attesti  lo  svolgimento  delle  attivita'  sopra
indicate e la relativa durata. Per i dirigenti rimasti  con  rapporto
di lavoro ad esaurimento  le  ore  destinate  all'aggiornamento  sono
dimezzate. 
    5. L'azienda o ente, con le procedure di budget del comma 1, puo'
utilizzare,  in  forma  cumulata,  trenta  minuti  settimanali  delle
quattro ore del comma 4, per un totale massimo di ventisei ore annue,
prioritariamente, per  contribuire  alla  riduzione  delle  liste  di
attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi  assistenziali  e  di
prevenzione definiti con le medesime procedure. 
    6.  Ove  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  prestazionali
eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5,  sia  necessario
un impegno aggiuntivo, l'azienda o ente, sulla base  delle  linee  di
indirizzo regionali ed ove ne ricorrano i requisiti e le  condizioni,
puo' concordare con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto
delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2  (Tipologie
di  attivita'  libero  professionale   intramuraria)   in   base   al
regolamento adottato dalle aziende o enti. La  misura  della  tariffa
oraria da erogare  per  tali  prestazioni  e'  di  euro  60,00  lordi
onnicomprensivi.  Nell'individuazione  dei   criteri   generali   per
l'adozione di  tale  atto  dovra'  essere  indicato  che  l'esercizio
dell'attivita'  libero  professionale  relativo  all'istituto   delle
prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115,  comma  2  (Tipologie  di
attivita' libero professionale intramuraria) e' possibile  solo  dopo
aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati. 
    7. Ai sensi di quanto  disposto  dalle  disposizioni  legislative
vigenti, l'orario di lavoro e' articolato su cinque o sei giorni, con
orario convenzionale rispettivamente di sette ore e trentasei  minuti
e di sei ore e venti minuti. 
    8. La distribuzione  dell'orario  di  lavoro,  tenuto  conto  che
diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono  anche
coesistere, e' improntata ai seguenti criteri di flessibilita': 
      a) utilizzazione in maniera programmata di tutti  gli  istituti
che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione  del
lavoro e dei servizi, in funzione di  un'organica  distribuzione  dei
carichi di lavoro; 
      b) orario continuato ed articolato in turni laddove le esigenze
del servizio richiedano la presenza  del  personale  nell'arco  delle
dodici o ventiquattro ore; 
      c) orario di lavoro articolato, al di fuori della  lettera  b),
con  il  ricorso  alla  programmazione   di   calendari   di   lavoro
plurisettimanali, nel rispetto dell'art. 4 del decreto legislativo n.
66/2003; 
      d) assicurazione, in caso di adozione di un sistema  di  orario
flessibile,  della  presenza  in  servizio  di  tutto  il   personale
necessario in determinate fasce  orarie  al  fine  di  soddisfare  in
maniera ottimale le esigenze dell'utenza; 
      e) la previsione di periodi di riposo conformi alle  previsioni
dell'art. 7 del decreto  legislativo  n.  66/2003  tra  i  turni  per
consentire il recupero psico-fisico; 
      f) una durata della prestazione non superiore alle  dodici  ore
continuative a qualsiasi titolo prestate; 
      g) priorita' nell'impiego flessibile, purche'  compatibile  con
la organizzazione del lavoro delle  strutture,  per  i  dirigenti  in
situazione  di  svantaggio  personale,  sociale  e  familiare  e  dei
dirigenti  impegnati  in  attivita'  di  volontariato  in  base  alle
disposizioni di legge vigenti. 
    9. La presenza del dirigente sanitario  nei  servizi  ospedalieri
delle aziende o enti nonche' in particolari  servizi  del  territorio
individuati in sede aziendale nel piano per affrontare le  situazioni
di emergenza, deve essere assicurata nell'arco delle ventiquattro ore
e  per  tutti  i  giorni  della  settimana  mediante  una   opportuna
programmazione ed una funzionale  e  preventiva  articolazione  degli
orari e dei  turni  di  guardia,  ai  sensi  delle  disposizioni  del
presente C.C.N.L. in materia di servizio  di  guardia,  nel  rispetto
dell'organizzazione    del    lavoro    in    caso     di     equipes
pluri-professionali. Con l'articolazione del normale orario di lavoro
nell'arco delle  dodici  ore  di  servizio  diurne,  la  presenza  e'
destinata a far fronte alle esigenze ordinarie  e  di  emergenza  che
avvengano nel medesimo periodo orario. L'azienda o ente  individua  i
servizi  ove  la  presenza  deve  essere  garantita  attraverso   una
turnazione per la copertura dell'intero arco delle ventiquattro ore. 
    10. La presenza del dirigente veterinario  nei  relativi  servizi
deve essere assicurata nell'arco delle dodici ore diurne feriali  per
sei giorni alla settimana mediante una  opportuna  programmazione  ed
una funzionale e preventiva articolazione degli orari, individuata in
sede aziendale, nel piano per affrontare le situazioni di  emergenza.
Con l'articolazione del normale  orario  di  lavoro  nell'arco  delle
dodici ore di servizio  diurne  la  presenza  medico  veterinaria  e'
destinata a far fronte alle esigenze ordinarie  e  di  emergenza  che
avvengano nel medesimo periodo  orario.  Nelle  ore  notturne  e  nei
giorni festivi le emergenze vengono  assicurate  mediante  l'istituto
della pronta disponibilita' di cui  al  presente  CCNL,  fatte  salve
altre eventuali necessita' da individuare in sede aziendale, anche al
di fuori delle dodici ore diurne feriali e fuori dai casi  di  pronta
disponibilita'. Per lo svolgimento dei controlli ufficiali effettuati
al di fuori  dell'orario  di  lavoro  diurno  feriale  del  dirigente
veterinario,  le  aziende  ed   enti   si   avvalgono   dell'istituto
disciplinato  dall'art.  115  comma  1,  lettera  d)  (Tipologie   di
attivita' libero  professionale  intramuraria),  tenuto  conto  delle
modalita'  individuate  nell'atto  di  cui  all'art.  114,  comma   1
(Attivita'   libero   professionale   intramuraria   dei   dirigenti)
utilizzando gli introiti derivanti dalla  riscossione  delle  tariffe
previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigenti. 
    11. Il dirigente ha diritto ad un periodo di  riposo  consecutivo
giornaliero non inferiore ad undici ore per il recupero delle energie
psicofisiche fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 15. 
    12. Il lavoro deve essere organizzato in modo da  valorizzare  il
ruolo interdisciplinare dei  gruppi  e  la  responsabilita'  di  ogni
dirigente nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali. 
    13. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte del dirigente  e'
accertata  con  efficaci  controlli  di  tipo  automatico.  In   casi
particolari,  modalita'  sostitutive  e  controlli   ulteriori   sono
definiti dalle singole aziende ed enti, in relazione  alle  oggettive
esigenze di servizio delle strutture interessate. In caso di  mancato
recupero, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione e
del trattamento economico accessorio, come determinato  dall'art.  83
(Struttura della retribuzione). Resta fermo quanto previsto  in  sede
di codice disciplinare dall'art. 72 (Codice disciplinare) e seguenti.
Per i dirigenti che prestino  attivita'  lavorativa  presso  un'unica
sede di servizio, qualora  sia  necessario  prestare  temporaneamente
tale attivita', debitamente autorizzata, al di fuori  di  tale  sede,
per esigenze di servizio o per la tipologia di prestazione, il  tempo
di andata e ritorno per recarsi dalla sede al  luogo  di  svolgimento
dell'attivita' e' da considerarsi  a  tutti  gli  effetti  orario  di
lavoro. 
    14.  Con  riferimento  all'art.  4  del  decreto  legislativo  n.
66/2003, il limite di quattro mesi,  ivi  previsto  come  periodo  di
riferimento per il calcolo della  durata  media  di  quarantotto  ore
settimanali dell'orario di lavoro, comprensive delle  ore  di  lavoro
straordinario, e' elevato a sei mesi. 
    15. Al fine di garantire la continuita' assistenziale,  da  parte
del personale dirigente addetto ai servizi relativi all'accettazione,
al trattamento e alle cure delle strutture  ospedaliere,  nonche'  ai
servizi   territoriali,   l'attivita'   lavorativa   dedicata    alla
partecipazione  alle  riunioni  di  reparto  e  alle  iniziative   di
formazione  obbligatoria  determina   la   sospensione   del   riposo
giornaliero. Il recupero del periodo di riposo  non  fruito,  per  il
completamento   delle   undici   ore   di   riposo,   deve   avvenire
immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso. Nel caso  in
cui,  per  ragioni  eccezionali,  non  sia  possibile  applicare   la
disciplina di cui al precedente periodo,  quale  misura  di  adeguata
protezione, le ore di mancato riposo saranno  fruite  nei  successivi
sette giorni fino al completamento delle undici ore di riposo. Le ore
dedicate allo svolgimento della libera professione intramuraria,  ivi
inclusa l'attivita' di cui al comma 2  dell'art.  115  (Tipologie  di
attivita' libero professionale intramuraria),  durante  la  fruizione
delle undici ore di riposo non potra' comunque superare la misura  di
tre ore, purche' siano garantite  almeno  otto  ore  continuative  di
riposo, al fine di garantire il recupero  psico-fisico.  I  dirigenti
con rapporto di lavoro non esclusivo esercitano la libera professione
extramuraria, sotto la loro autonomia e responsabilita',  attenendosi
al principio di cui al periodo precedente, al fine  di  garantire  il
recupero psico-fisico. 
    16. Ai soli fini del computo del debito orario, l'incidenza delle
assenze   pari   all'intera   giornata   lavorativa   si    considera
convenzionalmente corrispondente all'orario convenzionale di  cui  al
comma  7  del  presente  articolo  fatto  salvo  quanto  diversamente
previsto dal  presente  C.C.N.L.  o  dalle  disposizioni  legislative
vigenti. 
    17. Sono definibili dalle aziende  ed  enti  le  regolamentazioni
attuative delle disposizioni contenute nel presente articolo. 
    18. La programmazione oraria  della  turnistica  deve  essere  di
norma formalizzata entro il giorno 20 del mese precedente.