(Allegato-art. 25)
                              Art. 25. 
             Orario di lavoro dei dirigenti con incarico 
                 di direzione di struttura complessa 
 
    1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda o ente,  i
direttori di struttura complessa  assicurano  la  propria  permanenza
giornaliera in servizio, accertata con gli  strumenti  automatici  di
cui al comma 13, dell'art. 24 (Orario di lavoro dei  dirigenti),  per
garantire il normale funzionamento della struttura cui sono  preposti
ed organizzano il proprio tempo  di  lavoro,  articolandolo  in  modo
flessibile per correlarlo a  quello  degli  altri  dirigenti  di  cui
all'art. 24 (Orario di  lavoro  dei  dirigenti),  per  l'espletamento
dell'incarico  affidato  in  relazione  agli  obiettivi  e  programmi
annuali da realizzare in  attuazione  delle  procedure  previste  dal
presente C.C.N.L. nonche'  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
aggiornamento, didattica e ricerca  finalizzata.  Ai  soli  fini  del
calcolo delle ferie, assenze e congedi, anche l'orario di lavoro  dei
direttori di struttura complessa si considera articolato su cinque  o
sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di sette  ore  e
trentasei minuti e di sei ore e venti minuti. 
    2. I direttori di struttura complessa comunicano  preventivamente
e documentano - con modalita' condivise con le aziende  ed  enti  ove
tali modalita' non siano gia'  previste  da  specifiche  disposizioni
contrattuali   -   la   pianificazione   delle   proprie    attivita'
istituzionali,  le  assenze  variamente  motivate  (ferie,  malattie,
attivita' di aggiornamento, etc.) ed i giorni ed orari dedicati  alla
attivita' libero professionale intramuraria. 
    3. Ai direttori  di  struttura  complessa  non  si  applicano  le
disposizioni del presente C.C.N.L. che prevedono assenze o congedi su
base oraria.