(Allegato-art. 26)
                              Art. 26. 
                         Servizio di guardia 
 
    1. Nelle ore  notturne  e  nei  giorni  festivi,  la  continuita'
assistenziale e  le  urgenze/emergenze  dei  servizi  ospedalieri  e,
laddove previsto, di  quelli  territoriali,  sono  assicurate  tenuto
conto delle diverse  attivita'  di  competenza  della  presente  area
dirigenziale nonche' dell'art. 6 bis, comma 2 (Organismo paritetico),
mediante: 
      a) il dipartimento di emergenza,  se  istituito,  eventualmente
integrato, ove necessario da altri servizi di  guardia  o  di  pronta
disponibilita'; 
      b) la guardia  di  unita'  operativa  o  tra  unita'  operative
appartenenti ad aree funzionali omogenee e dei  servizi  speciali  di
diagnosi e cura; 
      c) la guardia nei servizi territoriali ove previsto. 
    2. Il servizio di  guardia  e'  svolto  all'interno  del  normale
orario di  lavoro.  E'  fatto  salvo  quanto  previsto  dal  presente
C.C.N.L. in materia di prestazioni aggiuntive  di  cui  all'art.  115
comma 2 (Tipologie di attivita' libero  professionale  intramuraria).
Di regola, sono programmabili  non  piu'  di  5  servizi  di  guardia
notturni al mese per ciascun dirigente. 
    3. Il servizio di guardia e'  assicurato  da  tutti  i  dirigenti
esclusi quelli di struttura complessa. 
    4. Le parti, a titolo esemplificativo, rinviano all'allegato n. 2
del C.C.N.L. 3 novembre 2005 dell'Area IV e III con riferimento  alla
sola dirigenza sanitaria e delle  professioni  sanitarie  per  quanto
attiene le tipologie assistenziali minime nelle quali dovrebbe essere
prevista la guardia di unita' operativa. 
    5. La remunerazione delle guardie notturne e/o festive svolte  in
azienda o ente dopo aver detratto  da  quelle  fuori  dell'orario  di
lavoro il numero, non superiore al  12%,  delle  guardie  complessive
retribuibili ai  sensi  dell'art.  115,  comma  2-bis  (Tipologie  di
attivita' libero professionale intramuraria)  e'  stabilita  in  euro
100,00 per ogni turno di guardia notturno e/o  festivo  in  orario  e
fuori dell'orario di lavoro e in euro 120,00 per i medesimi turni nei
servizi di pronto soccorso.  Tale  compenso,  che  e'  corrisposto  a
decorrere dal mese successivo alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente  C.C.N.L.,  comprende  ed  assorbe   l'indennita'   prevista
dall'art. 98, comma 1, (Indennita' per servizio notturno  e  festivo)
che pertanto non compete per i soli  turni  di  guardia.  Qualora  si
proceda al pagamento delle ore di lavoro straordinario  per  l'intero
turno di guardia notturno e/o festivo prestato fuori  dell'orario  di
lavoro, non si da' luogo all'erogazione del suddetto compenso.  Detto
compenso compete, invece, per le guardie fuori dell'orario di  lavoro
che diano luogo al recupero dell'orario eccedente. 
    6. Per la corretta determinazione dei turni di  guardia  notturni
da calcolare si rinvia all'allegato 1 del C.C.N.L. del 5 luglio  2006
dell'Area IV e III con riferimento alla sola  dirigenza  sanitaria  e
delle professioni sanitarie. Resta fermo che la prestazione di  turni
di guardia notturna fuori dell'orario di lavoro dovra'  avvenire  nel
rispetto, tra l'altro, della normativa vigente in materia  di  riposo
giornaliero di cui in particolare al decreto legislativo n. 66/2003 e
successive modifiche ed integrazioni.