(Allegato-art. 27)
                              Art. 27. 
                  Servizio di pronta disponibilita' 
 
    1. Il servizio di pronta disponibilita' e'  caratterizzato  dalla
immediata reperibilita' del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di
raggiungere lo stabilimento nel tempo stabilito nell'ambito del piano
annuale adottato, all'inizio di ogni anno, dall'azienda  o  ente  per
affrontare le situazioni di emergenza  in  relazione  alla  dotazione
organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture. 
    2. Sulla base del piano  di  cui  al  comma  1,  sono  tenuti  al
servizio di pronta disponibilita' i dirigenti  -  esclusi  quelli  di
struttura complessa con le eccezioni previste nel successivo comma  3
- in servizio presso unita'  operative  con  attivita'  continua  nel
numero strettamente necessario a soddisfare le  esigenze  funzionali.
Con le procedure del comma  1,  in  sede  aziendale,  possono  essere
individuate altre unita' operative per le quali, sulla base dei piani
per le emergenze, sia  opportuno  prevedere  il  servizio  di  pronta
disponibilita'. 
    3. Il servizio di pronta disponibilita'  va  limitato,  ai  turni
notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale, fatto
salvo quanto previsto all'Art. 6-bis comma 2 (Organismo  paritetico).
Tale servizio puo' essere sostitutivo ed integrativo dei  servizi  di
guardia di cui  al  presente  C.C.N.L..  Nei  servizi  di  anestesia,
rianimazione e terapia intensiva puo'  prevedersi  esclusivamente  la
pronta   disponibilita'   integrativa.   Il   servizio   di    pronta
disponibilita' integrativo dei servizi di  guardia  e'  di  norma  di
competenza  di  tutti  i  dirigenti,  compresi  quelli  di  struttura
complessa. Il servizio sostitutivo  coinvolge  a  turno  individuale,
solo i dirigenti che non  siano  direttori  di  struttura  complessa.
Tuttavia, in relazione alla dotazione organica, puo' essere previsto,
in via eccezionale e  su  base  volontaria,  il  servizio  di  pronta
disponibilita'  sostitutiva  anche  per  i  dirigenti  di   struttura
complessa. Possono essere emanate linee di  indirizzo  regionale  che
individuino le modalita' per il  graduale  superamento  della  pronta
disponibilita' sostitutiva, allo scopo di garantire mediante turni di
guardia una piu' ampia tutela assistenziale nelle aree di competenza. 
    4. Nel caso in cui il servizio di pronta disponibilita'  cada  in
giorno festivo spetta, su richiesta  del  dirigente  anche  un'intera
giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario. 
    5. In caso di chiamata, l'attivita' puo' essere  compensata  come
lavoro straordinario ai sensi dell'art. 30 (Lavoro straordinario)  o,
su richiesta  dell'interessato,  come  recupero  orario,  purche'  il
dirigente abbia assolto integralmente il proprio debito orario, avuto
riguardo al saldo progressivo annuale rilevato  alla  fine  del  mese
precedente. 
    6. La pronta disponibilita' ha durata di dodici ore. Due turni di
pronta disponibilita' sono prevedibili solo per le giornate  festive.
Di regola, potranno essere programmati per ciascun dirigente non piu'
di dieci turni di pronta disponibilita' mensili. 
    7. La pronta disponibilita' da' diritto ad una indennita' di euro
20,66 lorde per ogni dodici ore, elevabile in sede di  contrattazione
integrativa. Qualora il turno  sia  articolato  in  orari  di  minore
durata - che comunque non possono essere inferiori a  quattro  ore  -
l'indennita'  e'  corrisposta  proporzionalmente  alla  durata  della
stessa, maggiorata del 10%. 
    8. Il personale in pronta disponibilita'  chiamato  in  servizio,
con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente
successivo  e   consecutivo,   deve   recuperare   immediatamente   e
consecutivamente dopo  il  servizio  reso  le  ore  mancanti  per  il
completamento delle undici ore  di  riposo;  nel  caso  in  cui,  per
ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui
al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di
mancato riposo saranno fruite, in un'unica soluzione, nei  successivi
tre giorni, fino al completamento delle  undici  ore  di  riposo.  Le
regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni  contenute
nel presente comma sono  definibili  dalle  aziende  ed  enti  avendo
riguardo di collocare il turno successivo  a  quello  programmato  in
pronta disponibilita', nella fascia oraria pomeridiana. 
    9. Ai compensi di cui al presente articolo  si  provvede  con  le
risorse del fondo di cui all'art. 96 (Fondo per la retribuzione delle
condizioni di lavoro).