(Allegato-art. 28)
                              Art. 28. 
                         Riposo settimanale 
 
    1. Il riposo  settimanale  coincide  di  norma  con  la  giornata
domenicale. Il numero dei  riposi  settimanali  spettanti  a  ciascun
dirigente  e'   fissato   in   numero   di   cinquantadue   all'anno,
indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro.
In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i
periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie. 
    2. Ove non possa essere  fruito  nella  giornata  domenicale,  il
riposo  settimanale  deve  essere  fruito,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n.  66/2003,  in  giorno
concordato fra  il  dirigente  ed  il  direttore  responsabile  della
struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio. 
    3. Il riposo settimanale non e' rinunciabile e  non  puo'  essere
monetizzato. 
    4. La festivita' nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti
con la domenica o con il sabato per il personale con orario di lavoro
articolato su cinque giorni non danno luogo a riposo compensativo ne'
a monetizzazione. 
    5. Nei confronti  dei  soli  dirigenti  che,  per  assicurare  il
servizio prestano la  loro  opera  durante  la  festivita'  nazionale
coincidente con la domenica, si applica la disposizione del comma 2.