Art. 28. Riposo settimanale 1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dirigente e' fissato in numero di cinquantadue all'anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie. 2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 66/2003, in giorno concordato fra il dirigente ed il direttore responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio. 3. Il riposo settimanale non e' rinunciabile e non puo' essere monetizzato. 4. La festivita' nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica o con il sabato per il personale con orario di lavoro articolato su cinque giorni non danno luogo a riposo compensativo ne' a monetizzazione. 5. Nei confronti dei soli dirigenti che, per assicurare il servizio prestano la loro opera durante la festivita' nazionale coincidente con la domenica, si applica la disposizione del comma 2.