(Allegato-art. 30)
                              Art. 30. 
                        Lavoro straordinario 
 
    1. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  15,  comma  3,  del
decreto  legislativo  n.   502/1992   e   successive   modifiche   ed
integrazioni, le prestazioni di lavoro straordinario sono  rivolte  a
fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali ai  sensi  dell'art.  5
del decreto legislativo n. 66/2003 e, pertanto,  non  possono  essere
utilizzate come fattore ordinario  di  programmazione  del  tempo  di
lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Esse sono consentite  ai
dirigenti, per i servizi di guardia e di pronta disponibilita'.  Esse
possono  essere  compensate  a  domanda  del  dirigente  con   riposi
sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze  di  servizio,
di regola entro il mese successivo tenuto conto delle ferie  maturate
e non fruite. 
    2.  La  prestazione  di  lavoro  straordinario  e'  espressamente
autorizzata dal direttore  responsabile  sulla  base  delle  esigenze
organizzative e  di  servizio  individuate  dalle  aziende  ed  enti,
rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. 
    3. A decorrere dal mese successivo alla  data  di  sottoscrizione
del presente C.C.N.L., la tariffa oraria per il lavoro  straordinario
dei dirigenti e' rideterminata in: 
      euro 27,65, per lo straordinario diurno; 
      euro 31,12, per lo straordinario notturno o festivo; 
      euro 35,75, per lo straordinario notturno-festivo. 
    4. Il fondo per la corresponsione  dei  compensi  per  il  lavoro
straordinario e' quello determinato ai sensi dell'art. 96 (Fondo  per
la retribuzione delle condizioni di lavoro).