(Statuto-art. 20)
                              Art. 20. 
Comitato  unico  di   garanzia   per   le   pari   opportunita',   la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
                           discriminazioni 
 
    1. In  attuazione  delle  disposizioni  di  legge,  l'universita'
istituisce il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
discriminazioni (di seguito denominato CUG). 
    2. Il CUG promuove le pari opportunita' per  tutta  la  comunita'
universitaria, proponendo misure e azioni dirette  a  prevenire  e  a
contrastare ogni  forma  di  discriminazione,  anche  secondo  quanto
affermato  dal  codice  etico  di  Ateneo.  Il   CUG   promuove,   in
particolare, l'effettiva parita' tra i generi, individuando eventuali
discriminazioni,   dirette    ed    indirette,    nella    formazione
professionale, nell'accesso al lavoro, nelle  condizioni  di  lavoro,
nelle progressioni di carriera,  nella  retribuzione,  proponendo  le
iniziative necessarie a rimuoverle.  Propone,  inoltre,  agli  organi
centrali di governo piani di azioni positivi diretti  a  prevenire  e
contrastare discriminazioni,  a  promuovere  l'effettiva  parita'  di
genere, nonche' criteri di verifica condivisi. 
    3. La composizione del CUG e' stabilita dal regolamento  generale
di Ateneo, in conformita' alla  disciplina  vigente  e  nel  rispetto
delle direttive ministeriali in materia, garantendo la presenza di: 
      a)  componenti  designati  da  ciascuna  delle   organizzazioni
sindacali rappresentative; 
      b) un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione; 
      c) una rappresentanza degli studenti non inferiore al  15%  del
numero dei componenti complessivi del CUG, con pieni  diritti,  fatta
eccezione  per  le   deliberazioni   non   inerenti   agli   studenti
dell'Ateneo. 
    4. Tutti i componenti  del  CUG,  compreso  il  presidente  e  ad
esclusione della componente  studentesca,  devono  essere  dotati  di
requisiti di  professionalita',  esperienza  e  adeguate  attitudini,
intendendo per  tali  le  caratteristiche  personali,  relazionali  e
motivazionali; devono pertanto possedere: 
      adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG; 
      adeguate esperienze, nell'ambito delle  pari  opportunita'  e/o
del  mobbing,  del   contrasto   alle   discriminazioni,   rilevabili
attraverso il percorso professionale. 
    5. Ciascuna organizzazione  sindacale  designa  autonomamente  la
propria rappresentanza.  I  rappresentanti  dell'amministrazione,  ai
sensi  dell'art.  57  del  decreto  legislativo  n.  165/2001,   sono
designati  dal  direttore  generale,  che  ne  da'  comunicazione  al
consiglio di amministrazione e al senato accademico. I rappresentanti
degli studenti sono designati dal consiglio degli studenti. 
    6. Il rettore nomina  il  presidente  del  CUG,  quale  ulteriore
componente dell'organo  rispetto  a  quelli  indicati  dal  comma  3,
acquisito il parere del consiglio di  amministrazione  e  del  senato
accademico. 
    7. Il mandato  dei  componenti  del  CUG  dura  quattro  anni  ad
eccezione di quello dei rappresentanti degli studenti, che  dura  due
anni. Il mandato di ogni componente del CUG e' rinnovabile  una  sola
volta. 
    8. Le modalita'  di  funzionamento  del  CUG  sono  stabilite  da
apposito regolamento, sulla base dell'art. 44 del presente Statuto  e
delle direttive ministeriali in materia.