Art. 20. Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 1. In attuazione delle disposizioni di legge, l'universita' istituisce il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito denominato CUG). 2. Il CUG promuove le pari opportunita' per tutta la comunita' universitaria, proponendo misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione, anche secondo quanto affermato dal codice etico di Ateneo. Il CUG promuove, in particolare, l'effettiva parita' tra i generi, individuando eventuali discriminazioni, dirette ed indirette, nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nelle progressioni di carriera, nella retribuzione, proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle. Propone, inoltre, agli organi centrali di governo piani di azioni positivi diretti a prevenire e contrastare discriminazioni, a promuovere l'effettiva parita' di genere, nonche' criteri di verifica condivisi. 3. La composizione del CUG e' stabilita dal regolamento generale di Ateneo, in conformita' alla disciplina vigente e nel rispetto delle direttive ministeriali in materia, garantendo la presenza di: a) componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative; b) un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione; c) una rappresentanza degli studenti non inferiore al 15% del numero dei componenti complessivi del CUG, con pieni diritti, fatta eccezione per le deliberazioni non inerenti agli studenti dell'Ateneo. 4. Tutti i componenti del CUG, compreso il presidente e ad esclusione della componente studentesca, devono essere dotati di requisiti di professionalita', esperienza e adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali; devono pertanto possedere: adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG; adeguate esperienze, nell'ambito delle pari opportunita' e/o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale. 5. Ciascuna organizzazione sindacale designa autonomamente la propria rappresentanza. I rappresentanti dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 165/2001, sono designati dal direttore generale, che ne da' comunicazione al consiglio di amministrazione e al senato accademico. I rappresentanti degli studenti sono designati dal consiglio degli studenti. 6. Il rettore nomina il presidente del CUG, quale ulteriore componente dell'organo rispetto a quelli indicati dal comma 3, acquisito il parere del consiglio di amministrazione e del senato accademico. 7. Il mandato dei componenti del CUG dura quattro anni ad eccezione di quello dei rappresentanti degli studenti, che dura due anni. Il mandato di ogni componente del CUG e' rinnovabile una sola volta. 8. Le modalita' di funzionamento del CUG sono stabilite da apposito regolamento, sulla base dell'art. 44 del presente Statuto e delle direttive ministeriali in materia.