(Statuto-art. 21)
                              Art. 21. 
                       Collegio di disciplina 
 
    1. Il Collegio di  disciplina  svolge  la  fase  istruttoria  dei
procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti  dell'universita'
ed esprime in merito parere conclusivo. 
    2. Il Collegio di disciplina opera secondo  quanto  stabilito  da
apposito regolamento, osservando il principio del giudizio fra pari e
nel rispetto del contraddittorio. 
    3. I procedimenti disciplinari di cui al comma 1 sono avviati dal
rettore, il quale entro trenta giorni dal  momento  della  conoscenza
dei fatti,  trasmette  gli  atti  al  Collegio,  formulando  motivata
proposta. Il Collegio, uditi il rettore o un suo delegato nonche'  il
docente sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da
un difensore di fiducia, esprime in merito alla proposta avanzata dal
rettore un parere entro trenta giorni  dall'avvio  del  procedimento,
trasmettendo gli atti al consiglio di amministrazione. 
    4.  Il  consiglio  di  amministrazione,  senza  la  presenza  dei
rappresentanti degli studenti, entro trenta  giorni  dalla  ricezione
del parere del Collegio di disciplina  infligge  la  sanzione  ovvero
dispone l'archiviazione del  procedimento,  conformemente  al  parere
vincolante espresso dal Collegio di disciplina. 
    5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4
non intervenga entro centottanta giorni dall'avvio  del  procedimento
stesso. Il termine e' sospeso fino alla ricostituzione  del  Collegio
di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui
siano  in  corso  le  operazioni  di  rinnovo  dell'organo   che   ne
impediscano  il  regolare  funzionamento.  Il  termine  e'   altresi'
sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non  superiore  a
sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il  Collegio
ritenga di dover acquisire ulteriori  atti  o  documenti  per  motivi
istruttori. Il rettore e' tenuto a  dare  esecuzione  alle  richieste
avanzate a tal fine. 
    6. Il Collegio  di  disciplina  e'  composto  da  tre  professori
ordinari di cui uno con funzione di presidente del Collegio,  da  due
professori associati  confermati  e  da  due  ricercatori  di  ruolo,
nonche' da due professori ordinari  supplenti,  tutti  in  regime  di
tempo pieno. Il Collegio e'  designato  dal  senato  accademico,  con
delibera assunta con la maggioranza degli aventi diritto al voto. 
    7.  I  componenti  del  Collegio  di  disciplina  possono  essere
rinominati consecutivamente per una sola volta.