Art. 21. Collegio di disciplina 1. Il Collegio di disciplina svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti dell'universita' ed esprime in merito parere conclusivo. 2. Il Collegio di disciplina opera secondo quanto stabilito da apposito regolamento, osservando il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del contraddittorio. 3. I procedimenti disciplinari di cui al comma 1 sono avviati dal rettore, il quale entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio, formulando motivata proposta. Il Collegio, uditi il rettore o un suo delegato nonche' il docente sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, esprime in merito alla proposta avanzata dal rettore un parere entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, trasmettendo gli atti al consiglio di amministrazione. 4. Il consiglio di amministrazione, senza la presenza dei rappresentanti degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere del Collegio di disciplina infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina. 5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga entro centottanta giorni dall'avvio del procedimento stesso. Il termine e' sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni di rinnovo dell'organo che ne impediscano il regolare funzionamento. Il termine e' altresi' sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste avanzate a tal fine. 6. Il Collegio di disciplina e' composto da tre professori ordinari di cui uno con funzione di presidente del Collegio, da due professori associati confermati e da due ricercatori di ruolo, nonche' da due professori ordinari supplenti, tutti in regime di tempo pieno. Il Collegio e' designato dal senato accademico, con delibera assunta con la maggioranza degli aventi diritto al voto. 7. I componenti del Collegio di disciplina possono essere rinominati consecutivamente per una sola volta.