(Allegato-art. 28)
 
                               Art. 28 
 
          Differenziazione della retribuzione di risultato 
 
  1.  La  retribuzione  di  risultato,  la  cui   finalita'   e'   la
remunerazione della performance individuale, e' attribuita sulla base
dei  diversi  livelli  di  valutazione  della  stessa  conseguiti  da
dirigenti e professionisti, fermo restando che la sua erogazione puo'
avvenire, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge in  materia,
solo a seguito del conseguimento di una valutazione positiva. 
  2. In sede di contrattazione integrativa, sono definiti criteri che
garantiscano  una  effettiva  e  sostanziale  differenziazione  degli
importi in  corrispondenza  dei  differenti  livelli  di  valutazione
positiva, nel rispetto di quanto previsto dai commi 3, 4 e 5. 
  3. Nell'ambito  di  quanto  previsto  ai  sensi  del  comma  2,  ai
dirigenti  e  professionisti  che  conseguano  le  valutazioni   piu'
elevate,   in   base   al    sistema    di    valutazione    adottato
dall'amministrazione, e' attribuita una retribuzione di risultato con
importo piu' elevato di almeno  il  30%,  rispetto  al  valore  medio
pro-capite delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione
di risultato correlata alla valutazione di performance individuale. 
  4. La misura percentuale di cui al comma 3 e' definita in  sede  di
contrattazione integrativa sui criteri per  la  determinazione  della
retribuzione di risultato. 
  5. In sede di contrattazione integrativa e' altresi'  definita  una
limitata quota massima di dirigenti e professionisti valutati  a  cui
viene attribuito il valore di retribuzione di risultato  definito  ai
sensi del comma 3.