(Allegato-art. 30)
 
                               Art. 30 
 
           Incentivi economici alla mobilita' territoriale 
 
  1. In sede di contrattazione integrativa, possono essere  stabiliti
i criteri ed i limiti per la  corresponsione  di  speciali  incentivi
economici alla mobilita' territoriale tra diverse sedi  della  stessa
amministrazione, al fine di incentivare  la  copertura  di  posizioni
vacanti e favorire, in tal modo, l'operativita'  e  la  funzionalita'
dei relativi servizi sul territorio,  in  coerenza  con  le  esigenze
organizzative  ed  i  fabbisogni  dell'amministrazione,  ivi  inclusi
quelli derivanti dagli adempimenti in materia  di  prevenzione  della
corruzione. 
  2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono corrisposti ad integrazione
della retribuzione di risultato ed i relativi oneri sono a carico dei
fondi  di  cui  all'art.  48  (Fondo  per  il   finanziamento   della
retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia),
all'art.  51  (Fondo  per  il  finanziamento  della  retribuzione  di
posizione e risultato dei dirigenti di seconda fascia),  all'art.  68
(Fondo  risorse  decentrate:  costituzione),   all'art.   89   (Fondo
dell'Area dei professionisti), all'art. 97 (Fondo  dell'area  medica)
ed  all'art.  105  (Fondo  per   le   politiche   di   sviluppo   dei
professionisti di prima qualifica professionale), nel  limite  di  un
importo  del  5%   delle   risorse   complessivamente   destinate   a
retribuzione  di  risultato,  garantendo   comunque   a   tale   voce
retributiva,  in  correlazione  con  la  valutazione  di  performance
individuale, la destinazione minima di risorse complessive  stabilita
dalle vigenti disposizioni contrattuali.