Art. 30 Incentivi economici alla mobilita' territoriale 1. In sede di contrattazione integrativa, possono essere stabiliti i criteri ed i limiti per la corresponsione di speciali incentivi economici alla mobilita' territoriale tra diverse sedi della stessa amministrazione, al fine di incentivare la copertura di posizioni vacanti e favorire, in tal modo, l'operativita' e la funzionalita' dei relativi servizi sul territorio, in coerenza con le esigenze organizzative ed i fabbisogni dell'amministrazione, ivi inclusi quelli derivanti dagli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione. 2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono corrisposti ad integrazione della retribuzione di risultato ed i relativi oneri sono a carico dei fondi di cui all'art. 48 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia), all'art. 51 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di seconda fascia), all'art. 68 (Fondo risorse decentrate: costituzione), all'art. 89 (Fondo dell'Area dei professionisti), all'art. 97 (Fondo dell'area medica) ed all'art. 105 (Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di prima qualifica professionale), nel limite di un importo del 5% delle risorse complessivamente destinate a retribuzione di risultato, garantendo comunque a tale voce retributiva, in correlazione con la valutazione di performance individuale, la destinazione minima di risorse complessive stabilita dalle vigenti disposizioni contrattuali.