(Allegato-art. 31)
 
                               Art. 31 
 
             Copertura assicurativa e patrocinio legale 
 
  1. Le amministrazioni assumono  le  iniziative  necessarie  per  la
copertura assicurativa della  responsabilita'  civile  del  personale
destinatario del presente CCNL ivi  compreso  il  patrocinio  legale,
salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. A tal fine,  sono  utilizzate
le risorse finanziarie destinate a  tale  finalita',  sulla  base  di
quanto  disposto  dalle  disposizioni  di  legge  e  da  quelle   dei
precedenti CCNL regolanti la materia. 
  2. Ai fini della stipula, le amministrazioni possono associarsi  in
convenzione ovvero aderire ad una  convenzione  gia'  esistente,  nel
rispetto della normativa vigente. 
  3. Nel caso in cui le amministrazioni non abbiano  sottoscritto  la
polizza assicurativa di cui al presente articolo, le relative risorse
previste dalle previgenti disposizioni contrattuali  sono  destinate,
per il solo anno  di  competenza,  alle  risorse  utilizzate  per  la
retribuzione di risultato. 
  4.  L'amministrazione,  anche  a  tutela  dei  propri  diritti   ed
interessi,  ove  si  verifichi  l'apertura  di  un  procedimento   di
responsabilita' civile o penale nei confronti di  un  suo  dipendente
per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del  servizio
e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumera' a proprio  carico,
a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni  onere  di
difesa sin  dall'apertura  del  procedimento,  facendo  assistere  il
dipendente  da  un  legale  di  comune  gradimento,   anche   interno
all'amministrazione. 
  5. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con
dolo o colpa grave, l'amministrazione ripetera' dal dipendente  tutti
gli oneri sostenuti per la sua difesa  in  ogni  stato  e  grado  del
giudizio. 
  6. I commi 4 e 5 non si applicano al personale assicurato ai  sensi
del comma 1. 
  7. Resta fermo quanto previsto dall'art. 18 del D.L. n. 67 del 1997
convertito dalla legge n. 135 del 1997. 
  8.  Il  presente  articolo  sostituisce  e  disapplica   tutte   le
disposizioni dei precedenti CCNL regolanti la materia.