(Allegato-art. 32)
 
                               Art. 32 
 
      Trattamento economico del personale in distacco sindacale 
 
  1. Il trattamento economico del personale in distacco sindacale  si
compone: 
  a) dello stipendio tabellare nonche'  degli  eventuali  assegni  ad
personam o RIA in godimento; 
  b)  di  un  elemento  di  garanzia  della  retribuzione,   in   una
percentuale non inferiore al 60% e non superiore al  90%  delle  voci
retributive conseguite dall'interessato nell'ultimo  anno  solare  di
servizio che precede l'attivazione del distacco, corrisposte a carico
del corrispondente Fondo, tra quelli di cui agli artt.  48,  51,  68,
80, 89, 97, 105, con esclusione dei compensi correlati  ad  incarichi
ad interim e aggiuntivi e  di  quelli  previsti  da  disposizioni  di
legge. 
  2. Le misure percentuali dell'elemento retributivo di cui al  comma
1, lett. b), sono definite in sede di contrattazione  integrativa  ed
il relativo onere e' posto a carico  del  corrispondente  Fondo,  tra
quelli di cui agli artt. 48, 51, 68, 80, 89, 97, 105. 
  3. In sede di contrattazione integrativa e'  definita  altresi'  la
quota dell'elemento retributivo di cui al comma 1, lett.  b)  erogata
con carattere di fissita' e periodicita' mensile, entro il tetto  dei
trattamenti  in  godimento  erogati  in  precedenza  all'interessato,
aventi le medesime caratteristiche. 
  4. Anche in conseguenza di quanto previsto al comma  3,  la  natura
delle diverse quote che compongono l'elemento di garanzia non subisce
modifiche, agli effetti  pensionistici  e  dei  trattamenti  di  fine
servizio  e  di  fine  rapporto,  rispetto  alle   voci   retributive
precedentemente  attribuite   all'interessato;   pertanto,   non   si
determinano, in relazione a tali effetti, nuovi o maggiori oneri. 
  5. Per i distacchi in corso alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente CCNL, la cui attivazione sia avvenuta  prima  del  2016,  la
percentuale di cui al comma 1, lett. b) e' applicata al valore  medio
nell'anno 2015 delle voci  retributive  corrisposte  a  carico  delle
risorse del corrispondente Fondo, tra quelli di cui  agli  artt.  48,
51, 68, 80, 89, 97, 105, con esclusione  dei  compensi  correlati  ad
incarichi  ad  interim  e  aggiuntivi  e  di   quelli   previsti   da
disposizioni di legge. 
  6. In caso  di  distacco  part-time  o  frazionato,  l'elemento  di
garanzia e' riproporzionato in base alla  corrispondente  percentuale
di distacco. 
  7. La disciplina di cui al presente articolo e'  applicata,  presso
le  singole  amministrazioni,  dalla   data   di   decorrenza   della
contrattazione integrativa di cui ai commi 2 e 3, successiva a quella
di sottoscrizione del presente CCNL.