(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
Politica in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi 
 
    La politica in  materia  di  governo  e  controllo  dei  prodotti
assicurativi illustra con chiarezza almeno: 
      gli obiettivi della politica; 
      i compiti da svolgere e il responsabile di tali compiti; 
      i processi e le procedure di segnalazione da utilizzare,  anche
con riferimento ai flussi informativi con il distributore; 
      l'obbligo delle unita' organizzative interessate di  comunicare
alle funzioni fondamentali, per gli aspetti di rispettiva competenza,
qualsiasi fatto rilevante per l'adempimento dei rispettivi doveri. 
    Di seguito vengono indicati i contenuti minimali richiesti  nella
politica in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi,
da definirsi con un livello di dettaglio adeguato alla  natura,  alla
portata e alla complessita' dell'attivita' aziendale e  proporzionato
alla complessita' dei prodotti realizzati dall'impresa: 
      a) gli obiettivi della politica, con particolare riferimento a: 
        1)  l'individuazione  di  adeguati  presidi  nelle  fasi   di
progettazione, controllo, revisione, distribuzione e monitoraggio nel
continuo dei prodotti, al fine di tutelare gli interessi dei clienti; 
        2) l'individuazione delle modalita' per gestire correttamente
i  conflitti  di  interesse  che  possono  insorgere  nella  fase  di
progettazione del prodotto o sopravvenire nel corso dell'intera  vita
dello stesso, inclusi quelli che si possono generare  nella  fase  di
distribuzione del prodotto tra produttore e distributore,  anche  con
riferimento al sistema remunerativo ed incentivante  riconosciuto  al
distributore; 
        3) la definizione dei presidi di produzione  e  conservazione
della  documentazione  relativa  al  processo  di  approvazione   dei
prodotti assicurativi; 
        4) la previsione di adeguate azioni di rimedio  nel  caso  di
prodotti suscettibili di arrecare pregiudizio ai clienti; 
      b) la definizione di presidi organizzativi interni nonche'  dei
ruoli e delle responsabilita' degli organi e delle funzioni aziendali
in  grado  di  assicurare  la  corretta  gestione  del  processo   di
approvazione dei prodotti assicurativi  e  l'attivita'  distributiva,
anche nel caso di attivita' affidate in regime di esternalizzazione; 
      c) la definizione delle direttive e dei criteri per il presidio
delle  singole  fasi  del  processo  di  approvazione  dei   prodotti
assicurativi, in grado di assicurare l'identificazione di un adeguato
livello di dettaglio del mercato di riferimento di ciascun  prodotto,
anche attraverso adeguati test in funzione della tipologia, natura  e
livello di rischio del prodotto; 
      d) i requisiti di un corretto governo e controllo dei prodotti,
siano essi nuovi ovvero oggetto di  revisione.  Tali  requisiti  sono
adeguati  e  proporzionati  alle  caratteristiche,   rischiosita'   e
dimensione del business e ai canali distributivi dell'impresa nonche'
tesi a perseguire gli interessi della clientela e prevedono: 
        1) l'identificazione e revisione nel continuo del mercato  di
riferimento e del mercato di riferimento negativo; 
        2) lo sviluppo  e  l'offerta  di  prodotti  coerenti  con  le
esigenze dei rispettivi mercati di riferimento; 
        3) l'attivita' di monitoraggio finalizzata  a  comprendere  e
riesaminare regolarmente i prodotti distribuiti, al fine di  valutare
se gli stessi siano rimasti coerenti con i bisogni, gli  obiettivi  e
le caratteristiche  del  mercato  di  riferimento  e  se  la  propria
strategia distributiva permanga adeguata; 
        4) la  verifica  periodica  della  corretta  implementazione,
efficacia e adeguatezza dei  processi  adottati,  con  l'adozione  di
strumenti di controllo idonei a  consentire  l'identificazione  delle
principali fonti di rischio di condotte non corrette e dei correttivi
ritenuti necessari; 
        5) i criteri per  esaminare  il  numero  e  la  tipologia  di
reclami presentati; 
      e) la descrizione dei criteri e delle analisi in base ai  quali
l'impresa seleziona i distributori dei propri  prodotti,  valuta  gli
assetti  organizzativi  degli  stessi  e  la  loro  coerenza  con  le
caratteristiche dei prodotti e dei relativi mercati di riferimento; 
      f) l'indicazione delle  istruzioni  relative  all'attivita'  di
distribuzione  e  dei  canali  di  comunicazione   per   guidare   il
distributore nella conoscenza del prodotto e per assicurare che: 
        1) la distribuzione sia rivolta  al  mercato  di  riferimento
individuato  dall'impresa  e  non  alle  categorie  di  clienti   che
rientrano nel mercato di riferimento negativo; 
        2) l'eventuale distribuzione a clienti che non rientrano  nel
mercato di riferimento sia realizzata a condizione che il cliente non
appartenga  al  mercato  di  riferimento  negativo  e   il   prodotto
corrisponda alle richieste e alle esigenze assicurative  del  cliente
e, sulla base della consulenza fornita prima  della  conclusione  del
contratto, sia adeguato; 
      g) l'individuazione dei  flussi  informativi  tra  strutture  e
funzioni interne all'impresa nonche' tra produttore e distributore; 
      h) in coerenza  con  le  politiche  di  remunerazione  adottate
dall'impresa, l'indicazione dei criteri e dei principi sulla base dei
quali l'impresa: 
        1) remunera ed offre un compenso al distributore in misura  e
con modalita' tali da non  pregiudicare  l'obbligo  dello  stesso  di
agire nel migliore interesse dei clienti; 
        2) valuta  se  gli  incentivi  corrisposti  o  percepiti  dal
distributore  abbiano  ripercussioni  negative  sulla  qualita'   del
servizio offerto ai clienti; 
      i) l'indicazione delle misure da adottare nel continuo per: 
        1) assicurare necessaria formazione e sviluppo  professionale
del personale interno impegnato nella progettazione, nel controllo  e
nella  distribuzione  dei  prodotti  offerti  (inclusi   i   soggetti
responsabili dell'attivita' di distribuzione e ogni altra persona che
partecipi direttamente a tale attivita'); 
        2) promuovere all'interno dell'impresa la diffusione  di  una
cultura di business orientata alla tutela del consumatore; 
      l) l'indicazione dei controlli e delle  misure  per  monitorare
che i distributori dei propri prodotti agiscano in  conformita'  agli
obiettivi individuati dalla propria politica e che: 
        1) l'attivita' di distribuzione sia  rivolta  al  mercato  di
riferimento individuato dall'impresa e non alle categorie di  clienti
che rientrano nel mercato di riferimento negativo; 
        2) l'eventuale distribuzione a clienti che non rientrano  nel
mercato di riferimento sia realizzata a condizione che il cliente non
appartenga  al  mercato  di  riferimento  negativo  e   il   prodotto
corrisponda alle richieste e alle esigenze assicurative  del  cliente
e, sulla base della consulenza fornita prima  della  conclusione  del
contratto, sia adeguato; 
        3)   l'eventuale   distribuzione   prodotti    d'investimento
assicurativi non complessi di cui all'art. 16  del  regolamento  (UE)
2017/2359 a clienti che non  rientrano  nel  mercato  di  riferimento
individuato dal produttore, sia  realizzata  purche'  i  clienti  non
appartengano al mercato  di  riferimento  negativo  e  tali  prodotti
corrispondano alle richieste e alle  esigenze  assicurative  di  quei
clienti e siano adeguati o appropriati; 
      m) l'indicazione delle modalita' e dei criteri in base ai quali
la politica in materia di governo e controllo dei prodotti e' rivista
con l'obiettivo di garantire, nel continuo, la sua  conformita'  alla
normativa vigente e la sua coerenza con  la  struttura  organizzativa
dell'impresa, la strategia commerciale e  distributiva,  le  aree  di
attivita'.