Allegato 1 Politica in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi La politica in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi illustra con chiarezza almeno: gli obiettivi della politica; i compiti da svolgere e il responsabile di tali compiti; i processi e le procedure di segnalazione da utilizzare, anche con riferimento ai flussi informativi con il distributore; l'obbligo delle unita' organizzative interessate di comunicare alle funzioni fondamentali, per gli aspetti di rispettiva competenza, qualsiasi fatto rilevante per l'adempimento dei rispettivi doveri. Di seguito vengono indicati i contenuti minimali richiesti nella politica in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi, da definirsi con un livello di dettaglio adeguato alla natura, alla portata e alla complessita' dell'attivita' aziendale e proporzionato alla complessita' dei prodotti realizzati dall'impresa: a) gli obiettivi della politica, con particolare riferimento a: 1) l'individuazione di adeguati presidi nelle fasi di progettazione, controllo, revisione, distribuzione e monitoraggio nel continuo dei prodotti, al fine di tutelare gli interessi dei clienti; 2) l'individuazione delle modalita' per gestire correttamente i conflitti di interesse che possono insorgere nella fase di progettazione del prodotto o sopravvenire nel corso dell'intera vita dello stesso, inclusi quelli che si possono generare nella fase di distribuzione del prodotto tra produttore e distributore, anche con riferimento al sistema remunerativo ed incentivante riconosciuto al distributore; 3) la definizione dei presidi di produzione e conservazione della documentazione relativa al processo di approvazione dei prodotti assicurativi; 4) la previsione di adeguate azioni di rimedio nel caso di prodotti suscettibili di arrecare pregiudizio ai clienti; b) la definizione di presidi organizzativi interni nonche' dei ruoli e delle responsabilita' degli organi e delle funzioni aziendali in grado di assicurare la corretta gestione del processo di approvazione dei prodotti assicurativi e l'attivita' distributiva, anche nel caso di attivita' affidate in regime di esternalizzazione; c) la definizione delle direttive e dei criteri per il presidio delle singole fasi del processo di approvazione dei prodotti assicurativi, in grado di assicurare l'identificazione di un adeguato livello di dettaglio del mercato di riferimento di ciascun prodotto, anche attraverso adeguati test in funzione della tipologia, natura e livello di rischio del prodotto; d) i requisiti di un corretto governo e controllo dei prodotti, siano essi nuovi ovvero oggetto di revisione. Tali requisiti sono adeguati e proporzionati alle caratteristiche, rischiosita' e dimensione del business e ai canali distributivi dell'impresa nonche' tesi a perseguire gli interessi della clientela e prevedono: 1) l'identificazione e revisione nel continuo del mercato di riferimento e del mercato di riferimento negativo; 2) lo sviluppo e l'offerta di prodotti coerenti con le esigenze dei rispettivi mercati di riferimento; 3) l'attivita' di monitoraggio finalizzata a comprendere e riesaminare regolarmente i prodotti distribuiti, al fine di valutare se gli stessi siano rimasti coerenti con i bisogni, gli obiettivi e le caratteristiche del mercato di riferimento e se la propria strategia distributiva permanga adeguata; 4) la verifica periodica della corretta implementazione, efficacia e adeguatezza dei processi adottati, con l'adozione di strumenti di controllo idonei a consentire l'identificazione delle principali fonti di rischio di condotte non corrette e dei correttivi ritenuti necessari; 5) i criteri per esaminare il numero e la tipologia di reclami presentati; e) la descrizione dei criteri e delle analisi in base ai quali l'impresa seleziona i distributori dei propri prodotti, valuta gli assetti organizzativi degli stessi e la loro coerenza con le caratteristiche dei prodotti e dei relativi mercati di riferimento; f) l'indicazione delle istruzioni relative all'attivita' di distribuzione e dei canali di comunicazione per guidare il distributore nella conoscenza del prodotto e per assicurare che: 1) la distribuzione sia rivolta al mercato di riferimento individuato dall'impresa e non alle categorie di clienti che rientrano nel mercato di riferimento negativo; 2) l'eventuale distribuzione a clienti che non rientrano nel mercato di riferimento sia realizzata a condizione che il cliente non appartenga al mercato di riferimento negativo e il prodotto corrisponda alle richieste e alle esigenze assicurative del cliente e, sulla base della consulenza fornita prima della conclusione del contratto, sia adeguato; g) l'individuazione dei flussi informativi tra strutture e funzioni interne all'impresa nonche' tra produttore e distributore; h) in coerenza con le politiche di remunerazione adottate dall'impresa, l'indicazione dei criteri e dei principi sulla base dei quali l'impresa: 1) remunera ed offre un compenso al distributore in misura e con modalita' tali da non pregiudicare l'obbligo dello stesso di agire nel migliore interesse dei clienti; 2) valuta se gli incentivi corrisposti o percepiti dal distributore abbiano ripercussioni negative sulla qualita' del servizio offerto ai clienti; i) l'indicazione delle misure da adottare nel continuo per: 1) assicurare necessaria formazione e sviluppo professionale del personale interno impegnato nella progettazione, nel controllo e nella distribuzione dei prodotti offerti (inclusi i soggetti responsabili dell'attivita' di distribuzione e ogni altra persona che partecipi direttamente a tale attivita'); 2) promuovere all'interno dell'impresa la diffusione di una cultura di business orientata alla tutela del consumatore; l) l'indicazione dei controlli e delle misure per monitorare che i distributori dei propri prodotti agiscano in conformita' agli obiettivi individuati dalla propria politica e che: 1) l'attivita' di distribuzione sia rivolta al mercato di riferimento individuato dall'impresa e non alle categorie di clienti che rientrano nel mercato di riferimento negativo; 2) l'eventuale distribuzione a clienti che non rientrano nel mercato di riferimento sia realizzata a condizione che il cliente non appartenga al mercato di riferimento negativo e il prodotto corrisponda alle richieste e alle esigenze assicurative del cliente e, sulla base della consulenza fornita prima della conclusione del contratto, sia adeguato; 3) l'eventuale distribuzione prodotti d'investimento assicurativi non complessi di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2017/2359 a clienti che non rientrano nel mercato di riferimento individuato dal produttore, sia realizzata purche' i clienti non appartengano al mercato di riferimento negativo e tali prodotti corrispondano alle richieste e alle esigenze assicurative di quei clienti e siano adeguati o appropriati; m) l'indicazione delle modalita' e dei criteri in base ai quali la politica in materia di governo e controllo dei prodotti e' rivista con l'obiettivo di garantire, nel continuo, la sua conformita' alla normativa vigente e la sua coerenza con la struttura organizzativa dell'impresa, la strategia commerciale e distributiva, le aree di attivita'.