(Allegato 1-art. 30)
                              Art. 30. 
 
               Organizzazione e modalita' procedurali 
 
    1. Nell'ambito della G.A. l'Ufficio  unico  contratti  e  risorse
provvede ad acquisire le risorse  strumentali  per  il  funzionamento
degli uffici centrali. 
    2.  A  livello  periferico,  ciascun   Tribunale   amministrativo
regionale o Sezione staccata dello stesso, con esclusione dei  T.A.R.
operanti nelle Province di Trento e  Bolzano,  e'  individuato  quale
stazione appaltante deputata ad acquisire le risorse strumentali  per
il funzionamento della struttura. 
    3.  Il  dirigente  preposto  alla  direzione  dell'Ufficio  unico
contratti  e  risorse  ed  i   segretari   generali   dei   Tribunali
amministrativi  regionali  o  delle   sezioni   staccate   provvedono
all'acquisizione dei servizi, delle forniture e  dei  lavori  e  alle
procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione. 
    4. Le procedure di gara sono  gestite  interamente  in  modalita'
telematica e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono
eseguiti  utilizzando  mezzi   di   comunicazione   elettronici,   in
conformita'  con  quanto  previsto  dal  codice  dell'amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  con  le
uniche deroghe espressamente previste dal codice dei contratti. 
    5. Gli atti relativi alle procedure  di  affidamento  di  appalti
pubblici di servizi, forniture e lavori e concessioni sono pubblicati
sul  profilo  del  Consiglio  di  Stato,   sezione   «Amministrazione
trasparente», sul sito  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC.