Art. 30. Organizzazione e modalita' procedurali 1. Nell'ambito della G.A. l'Ufficio unico contratti e risorse provvede ad acquisire le risorse strumentali per il funzionamento degli uffici centrali. 2. A livello periferico, ciascun Tribunale amministrativo regionale o Sezione staccata dello stesso, con esclusione dei T.A.R. operanti nelle Province di Trento e Bolzano, e' individuato quale stazione appaltante deputata ad acquisire le risorse strumentali per il funzionamento della struttura. 3. Il dirigente preposto alla direzione dell'Ufficio unico contratti e risorse ed i segretari generali dei Tribunali amministrativi regionali o delle sezioni staccate provvedono all'acquisizione dei servizi, delle forniture e dei lavori e alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione. 4. Le procedure di gara sono gestite interamente in modalita' telematica e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, in conformita' con quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 con le uniche deroghe espressamente previste dal codice dei contratti. 5. Gli atti relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture e lavori e concessioni sono pubblicati sul profilo del Consiglio di Stato, sezione «Amministrazione trasparente», sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC.