(Allegato 1-art. 31)
                              Art. 31. 
 
      Programmazione degli acquisti e selezione del contraente 
 
    1. Il segretario generale approva ogni anno,  entro  il  mese  di
ottobre, su proposta dei dirigenti competenti, il programma  biennale
degli acquisti di beni e servizi il cui costo  unitario  sia  pari  o
superiore a 40.000 euro e il programma triennale dei lavori  pubblici
il cui valore stimato sia pari o superiore ai 100.000  euro,  nonche'
lo  scorrimento  annuale  degli  stessi.  Analoga  programmazione  e'
disposta, con riferimento alla specifica stazione appaltante operante
a  livello  periferico,  dai   Segretari   generali   del   Tribunali
amministrativi regionali o dai dirigenti delle sezioni staccate. 
    2. Per ogni singola procedura di  affidamento  ciascuna  stazione
appaltante individua, nell'atto di avvio di ogni singolo  intervento,
un  Responsabile  unico  del  procedimento  (Rup)  per  le  fasi   di
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Per la sola
stazione appaltante operante a livello centrale  e  salvo  specifiche
deroghe stabilite in atti organizzativi, la nomina del Rup effettuata
dall'Ufficio unico contratti e risorse afferisce unicamente alle fasi
della programmazione, progettazione ed  affidamento,  mentre  per  la
fase esecutiva viene individuato  con  atto  formale,  da  parte  del
competente ufficio, un diverso Rup che  subentra  al  precedente.  In
assenza di specifica individuazione, le funzioni di Rup per  la  fase
esecutiva sono  assunte  dal  dirigente  dell'ufficio  proponente  la
procedura di gara. 
    3.  Il  Rup  e'  individuato  tra  i   dipendenti   di   adeguata
professionalita' in servizio presso la specifica stazione appaltante,
iscritto nell'apposito «Albo per la funzione tecnica e l'innovazione»
operativo per la G.A. In mancanza, il dirigente svolge le funzioni di
Rup. 
    4. L'affidamento dei lavori e le forniture dei beni e servizi  e'
effettuato in via obbligatoria in adesione alle  convenzioni  Consip,
stipulate ai sensi dell'art.  26  della  legge  n.  488  del  1999  e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  o  facendo   ricorso   alle
convenzioni stipulate dalle Centrali di  committenza  regionali,  ove
presenti. 
    5. Per gli affidamenti sotto soglia comunitaria,  il  ricorso  al
Mercato elettronico della  pubblica  amministrazione  (MEPA)  avviene
solo in caso di indisponibilita' di convenzioni o di altri  strumenti
Consip o di loro inidoneita', ovvero nel caso in cui il contratto sia
stipulato ad un prezzo piu' basso di quello  derivante  dal  rispetto
dei parametri di qualita' e  di  prezzo  previsti  nelle  convenzioni
stesse. 
    6. Il ricorso al libero mercato e' sempre possibile  per  importi
fino a 5.000 euro ovvero qualora il contratto  sia  stipulato  ad  un
prezzo piu' basso di quello derivante dal rispetto dei  parametri  di
qualita' e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione
da Consip ed a condizione che tra l'Amministrazione e  l'impresa  non
siano insorte contestazioni sulla esecuzione di  eventuali  contratti
stipulati in precedenza. 
    7. E' fatta salva la possibilita' di poter sempre ricorrere  alle
procedure  ordinarie  anche  per   gli   affidamenti   sotto   soglia
comunitaria.