Art. 31. Programmazione degli acquisti e selezione del contraente 1. Il segretario generale approva ogni anno, entro il mese di ottobre, su proposta dei dirigenti competenti, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi il cui costo unitario sia pari o superiore a 40.000 euro e il programma triennale dei lavori pubblici il cui valore stimato sia pari o superiore ai 100.000 euro, nonche' lo scorrimento annuale degli stessi. Analoga programmazione e' disposta, con riferimento alla specifica stazione appaltante operante a livello periferico, dai Segretari generali del Tribunali amministrativi regionali o dai dirigenti delle sezioni staccate. 2. Per ogni singola procedura di affidamento ciascuna stazione appaltante individua, nell'atto di avvio di ogni singolo intervento, un Responsabile unico del procedimento (Rup) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Per la sola stazione appaltante operante a livello centrale e salvo specifiche deroghe stabilite in atti organizzativi, la nomina del Rup effettuata dall'Ufficio unico contratti e risorse afferisce unicamente alle fasi della programmazione, progettazione ed affidamento, mentre per la fase esecutiva viene individuato con atto formale, da parte del competente ufficio, un diverso Rup che subentra al precedente. In assenza di specifica individuazione, le funzioni di Rup per la fase esecutiva sono assunte dal dirigente dell'ufficio proponente la procedura di gara. 3. Il Rup e' individuato tra i dipendenti di adeguata professionalita' in servizio presso la specifica stazione appaltante, iscritto nell'apposito «Albo per la funzione tecnica e l'innovazione» operativo per la G.A. In mancanza, il dirigente svolge le funzioni di Rup. 4. L'affidamento dei lavori e le forniture dei beni e servizi e' effettuato in via obbligatoria in adesione alle convenzioni Consip, stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni, o facendo ricorso alle convenzioni stipulate dalle Centrali di committenza regionali, ove presenti. 5. Per gli affidamenti sotto soglia comunitaria, il ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) avviene solo in caso di indisponibilita' di convenzioni o di altri strumenti Consip o di loro inidoneita', ovvero nel caso in cui il contratto sia stipulato ad un prezzo piu' basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualita' e di prezzo previsti nelle convenzioni stesse. 6. Il ricorso al libero mercato e' sempre possibile per importi fino a 5.000 euro ovvero qualora il contratto sia stipulato ad un prezzo piu' basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualita' e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip ed a condizione che tra l'Amministrazione e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza. 7. E' fatta salva la possibilita' di poter sempre ricorrere alle procedure ordinarie anche per gli affidamenti sotto soglia comunitaria.