Art. 33. Congruita' dei prezzi 1. L'accertamento della congruita' dei prezzi da porre a base di gara e di quelli offerti dalle imprese e' curato dal Rup, attraverso la rilevazione dei prezzi correnti rilevabili mediante indagini di mercato o utilizzando i prezziari ufficiali di riferimento, normalmente in uso presso il luogo di esecuzione del contratto. La valutazione sulla congruita' deve tener sempre conto del costo del lavoro impiegato nella specifica procedura. 2. In assenza di idonee figure tecniche nell'organico della stazione appaltante, e' sempre data la possibilita', nei procedimenti relativi ai lavori, servizi e forniture di elevata complessita', avvalersi di esperti esterni all'amministrazione, nel rispetto delle procedure disciplinate dal codice dei contratti.