(Allegato 1-art. 33)
                              Art. 33. 
 
                        Congruita' dei prezzi 
 
    1. L'accertamento della congruita' dei prezzi da porre a base  di
gara e di quelli offerti dalle imprese e' curato dal Rup,  attraverso
la rilevazione dei prezzi correnti rilevabili  mediante  indagini  di
mercato  o  utilizzando  i  prezziari   ufficiali   di   riferimento,
normalmente in uso presso il luogo di esecuzione  del  contratto.  La
valutazione sulla congruita' deve tener sempre conto  del  costo  del
lavoro impiegato nella specifica procedura. 
    2. In assenza  di  idonee  figure  tecniche  nell'organico  della
stazione appaltante, e' sempre data la possibilita', nei procedimenti
relativi ai lavori, servizi  e  forniture  di  elevata  complessita',
avvalersi di esperti esterni all'amministrazione, nel rispetto  delle
procedure disciplinate dal codice dei contratti.