(Allegato 1-art. 34)
                              Art. 34. 
 
       Aggiudicazione, stipulazione ed efficacia dei contratti 
 
    1. Le stazioni appaltanti della G.A. procedono all'aggiudicazione
degli appalti sulla base  del  criterio  dell'offerta  economicamente
piu' vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita'
prezzo o sulla base dell'elemento del prezzo o del costo. 
    2.  Per  le  procedure  di  gara  aggiudicate  con  il   criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa sulla base  del  miglior
rapporto qualita' prezzo, la valutazione delle offerte  e'  demandata
ad una commissione giudicatrice, nominata dal competente organo,  nel
rispetto delle vigenti disposizioni. 
    3. Presso la G.A. e' istituito l'Albo dei commissari di gara  del
quale fa parte di diritto il personale dirigenziale, anche di livello
generale.  Puo'  essere  designato   quale   membro   interno   della
commissione, nel rispetto dei principi di rotazione e di trasparenza,
qualsiasi unita' di personale delle aree funzionali in possesso delle
competenze necessarie. 
    4. I contratti sono stipulati,  nei  tempi  e  con  le  modalita'
stabilite dal codice dei contratti, dal dirigente dell'Ufficio  unico
contratti e risorse per le procedure di gara concluse dallo stesso  e
dai Segretari TT.aa.rr.  o  dai  dirigenti  delle  sezioni  staccate,
competenti per le rispettive procedure,  nei  limiti  di  spesa  loro
delegati dai titolari dei Centri di responsabilita'. 
    5. I contratti eccedenti i limiti di cui al punto precedente  non
sono  obbligatori  e  vincolanti  finche'  non  siano  approvati  dal
titolare del centro di responsabilita' e diventano esecutivi  solo  a
seguito di registrazione  dell'Ufficio  centrale  di  bilancio  e  di
ragioneria. 
    6. Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimita'  della
Corte dei conti i decreti di approvazione dei  contratti  individuati
all'art. 3, comma 1, lettera g), della legge n.  20  del  14  gennaio
1994. 
    7. Il segretario generale, su proposta  dei  segretari  delegati,
puo' nominare piu' funzionari di ruolo,  in  possesso  di  titolo  di
studio e di competenze adeguati, per lo svolgimento delle funzioni di
ufficiale rogante per l'attivita' contrattuale disposta dalle singole
stazioni appaltanti. 
    8. L'Ufficiale rogante riceve gli atti e i  contratti,  autentica
le copie degli atti originali ricevuti, rilascia le copie stesse alle
parti che ne facciano richiesta, custodisce  i  contratti  in  ordine
cronologico e ne tiene il repertorio con modalita' analoghe a  quelle
previste dalla legge notarile, provvedendo alle  relative  incombenze
fiscali. L'Ufficiale rogante e'  tenuto  all'osservanza  delle  norme
prescritte per gli atti notarili, ove applicabili.