Art. 34. Aggiudicazione, stipulazione ed efficacia dei contratti 1. Le stazioni appaltanti della G.A. procedono all'aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita' prezzo o sulla base dell'elemento del prezzo o del costo. 2. Per le procedure di gara aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualita' prezzo, la valutazione delle offerte e' demandata ad una commissione giudicatrice, nominata dal competente organo, nel rispetto delle vigenti disposizioni. 3. Presso la G.A. e' istituito l'Albo dei commissari di gara del quale fa parte di diritto il personale dirigenziale, anche di livello generale. Puo' essere designato quale membro interno della commissione, nel rispetto dei principi di rotazione e di trasparenza, qualsiasi unita' di personale delle aree funzionali in possesso delle competenze necessarie. 4. I contratti sono stipulati, nei tempi e con le modalita' stabilite dal codice dei contratti, dal dirigente dell'Ufficio unico contratti e risorse per le procedure di gara concluse dallo stesso e dai Segretari TT.aa.rr. o dai dirigenti delle sezioni staccate, competenti per le rispettive procedure, nei limiti di spesa loro delegati dai titolari dei Centri di responsabilita'. 5. I contratti eccedenti i limiti di cui al punto precedente non sono obbligatori e vincolanti finche' non siano approvati dal titolare del centro di responsabilita' e diventano esecutivi solo a seguito di registrazione dell'Ufficio centrale di bilancio e di ragioneria. 6. Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti i decreti di approvazione dei contratti individuati all'art. 3, comma 1, lettera g), della legge n. 20 del 14 gennaio 1994. 7. Il segretario generale, su proposta dei segretari delegati, puo' nominare piu' funzionari di ruolo, in possesso di titolo di studio e di competenze adeguati, per lo svolgimento delle funzioni di ufficiale rogante per l'attivita' contrattuale disposta dalle singole stazioni appaltanti. 8. L'Ufficiale rogante riceve gli atti e i contratti, autentica le copie degli atti originali ricevuti, rilascia le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta, custodisce i contratti in ordine cronologico e ne tiene il repertorio con modalita' analoghe a quelle previste dalla legge notarile, provvedendo alle relative incombenze fiscali. L'Ufficiale rogante e' tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili.