Art. 35. Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti 1. Negli appalti per lavori la funzione di direttore dei lavori e' svolta da un soggetto dotato della necessaria competenza professionale che puo' coincidere con il Rup solo nei casi tassativamente previsti dalla vigente normativa. 2. Il direttore dei lavori controlla, in particolare, il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto ed e' tenuto a presentare al Rup un rapporto sulle principali attivita' di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni, effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori e provvede alla compilazione di documenti contabili con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. 3. Per gli appalti di servizi e forniture gestiti dai Tribunali amministrativi regionali e dalle sezioni staccate l'incarico di direttore dell'esecuzione puo' essere ricoperto dal Rup per le prestazioni di importo fino a 500.000 euro. Per quelle di importo superiore le predette stazioni appaltanti provvedono a nominare una diversa figura. Per la stazione appaltante operante a livello centrale, il direttore dell'esecuzione e' sempre diverso dal Responsabile unico del procedimento nominato fino alla fase di affidamento. 4. Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in conformita' alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.