(Allegato 1-art. 35)
                              Art. 35. 
 
        Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti 
 
    1. Negli appalti per lavori la funzione di direttore  dei  lavori
e'  svolta  da  un  soggetto  dotato  della   necessaria   competenza
professionale  che  puo'  coincidere  con  il  Rup  solo   nei   casi
tassativamente previsti dalla vigente normativa. 
    2. Il direttore dei lavori controlla, in particolare, il rispetto
dei tempi  di  esecuzione  dei  lavori  indicati  nel  cronoprogramma
allegato al progetto ed e' tenuto a presentare  al  Rup  un  rapporto
sulle  principali  attivita'  di  cantiere  e  sull'andamento   delle
lavorazioni, effettua il controllo della spesa legata  all'esecuzione
dell'opera o dei lavori e provvede  alla  compilazione  di  documenti
contabili con i quali si realizza l'accertamento e  la  registrazione
dei fatti producenti spesa. 
    3. Per gli appalti di servizi e forniture gestiti  dai  Tribunali
amministrativi regionali  e  dalle  sezioni  staccate  l'incarico  di
direttore dell'esecuzione  puo'  essere  ricoperto  dal  Rup  per  le
prestazioni di importo fino a 500.000 euro.  Per  quelle  di  importo
superiore le predette stazioni appaltanti provvedono a  nominare  una
diversa  figura.  Per  la  stazione  appaltante  operante  a  livello
centrale,  il  direttore  dell'esecuzione  e'  sempre   diverso   dal
Responsabile unico  del  procedimento  nominato  fino  alla  fase  di
affidamento. 
    4. Il  direttore  dell'esecuzione  svolge  il  coordinamento,  la
direzione  e  il  controllo  tecnico-contabile  dell'esecuzione   del
contratto stipulato dalla stazione appaltante,  in  conformita'  alle
prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle  condizioni
offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.