Art. 36. Collaudo e verifica di conformita' 1. I contratti della G.A. sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformita' per i servizi e per le forniture, al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali. Il controllo e' effettuato dal Rup congiuntamente al direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e le forniture. Il collaudo finale o la verifica di conformita' deve aver luogo, di norma, non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni. 2. Per i lavori di importo pari o inferiore a un milione e per le forniture e i servizi di importo pari o inferiore alla soglia comunitaria il certificato di collaudo e il certificato di verifica di conformita' possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal Rup. Il certificato di regolare esecuzione e' emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.