(Allegato 1-art. 36)
                              Art. 36. 
 
                 Collaudo e verifica di conformita' 
 
    1. I contratti della G.A. sono soggetti a collaudo per i lavori e
a verifica di conformita' per i servizi e per le forniture,  al  fine
di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni,
obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche  e  qualitative  sia
stato  realizzato  ed  eseguito  nel  rispetto  delle  previsioni   e
pattuizioni  contrattuali.  Il  controllo  e'  effettuato   dal   Rup
congiuntamente al direttore dei lavori per i lavori  e  al  direttore
dell'esecuzione del contratto  per  i  servizi  e  le  forniture.  Il
collaudo finale o la verifica di  conformita'  deve  aver  luogo,  di
norma, non  oltre  sei  mesi  dall'ultimazione  dei  lavori  o  delle
prestazioni. 
    2. Per i lavori di importo pari o inferiore a un milione e per le
forniture e i  servizi  di  importo  pari  o  inferiore  alla  soglia
comunitaria il certificato di collaudo e il certificato  di  verifica
di conformita' possono essere sostituiti dal certificato di  regolare
esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore  dei  lavori  e  per
forniture e servizi dal Rup. Il certificato di regolare esecuzione e'
emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni
oggetto del contratto.