Art. 37. Incentivazioni tecniche ex art. 113 del codice dei contratti 1. Una somma non superiore al 2 per cento modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara, comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, e' ripartita per ogni singola procedura di appalto nei casi individuati e con i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e formalizzati in apposito atto regolamentare, tra i beneficiari indicati all'art. 113 del codice dei contratti, ivi incluso il personale di supporto agli stessi, iscritti all'Albo per la funzione tecnica e l'innovazione operante per la G.A. 2. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo devono sempre essere accantonate dal dirigente responsabile della gestione delle risorse finanziarie e devono figurare nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto. 3. Per la ripartizione degli incentivi si applica il Piano per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, approvato con decreto del Presidente.