(Allegato 1-art. 37)
                              Art. 37. 
 
    Incentivazioni tecniche ex art. 113 del codice dei contratti 
 
    1. Una somma non superiore al 2 per cento  modulata  sull'importo
dei lavori, servizi e forniture posti a  base  di  gara,  comprensivo
anche  degli   oneri   previdenziali   e   assistenziali   a   carico
dell'Amministrazione, e' ripartita  per  ogni  singola  procedura  di
appalto nei casi individuati e con i  criteri  previsti  in  sede  di
contrattazione   decentrata   e   formalizzati   in   apposito   atto
regolamentare, tra i beneficiari indicati all'art. 113 del codice dei
contratti, ivi incluso il personale di supporto agli stessi, iscritti
all'Albo per la funzione tecnica e l'innovazione operante per la G.A. 
    2. Le  somme  occorrenti  per  la  corresponsione  dell'incentivo
devono sempre essere accantonate  dal  dirigente  responsabile  della
gestione delle risorse  finanziarie  e  devono  figurare  nell'ambito
delle somme a  disposizione  all'interno  del  quadro  economico  del
relativo progetto. 
    3. Per la ripartizione degli incentivi si applica il Piano per la
ripartizione degli incentivi per  funzioni  tecniche,  approvato  con
decreto del Presidente.