(Allegato-art. 22)
                              Art. 22. 
 
                       Le scuole universitarie 
 
    Nell'ambito del Dipartimento sono costituite strutture didattiche
denominate scuole universitarie il cui numero  e  denominazione  sono
determinati dal Consiglio di amministrazione su proposta del rettore. 
    Il Consiglio di ogni scuola e' composto dai professori  di  ruolo
di prima e seconda fascia,  dai  ricercatori  dell'Universita'  e  da
tutti i titolari  di  insegnamento  dei  corsi  di  laurea  e  laurea
magistrale attivati dalla scuola, nonche' da tre studenti in regolare
corso di studi eletti da tutti gli studenti in corso  e  fuori  corso
iscritti ai corsi  di  laurea  e  laurea  magistrale  attivati  dalla
scuola. 
    Il Consiglio della scuola e' competente  esclusivamente  per  gli
argomenti collegati alla didattica  dei  corsi  di  laurea  e  laurea
magistrale attivati dalla scuola. 
    In particolare il Consiglio della scuola: 
      a) delibera, nell'osservanza della legge e  dello  statuto,  il
regolamento di funzionamento del Consiglio e  dei  corsi  di  studio,
previo parere favorevole del Consiglio accademico; 
      b) programma e organizza l'attivita' didattica, anche  mediante
modalita' a distanza; verifica il regolare svolgimento della  stessa;
monitora l'avanzamento della  carriera  degli  studenti  al  fine  di
attivare le necessarie azioni di miglioramento; 
      c) formula al Consiglio  accademico  proposte  in  ordine  alla
titolarita' e alla copertura degli insegnamenti attivati; 
      d) segnala al  Consiglio  accademico  eventuali  criticita'  in
ordine all'andamento della didattica nei corsi  ricadenti  nella  sua
competenza 
      e) riconosce con validita' annuale la funzione di cultori della
materia ai laureati a tal fine proposti dai professori  titolari  dei
singoli insegnamenti; 
      f) concorre all'organizzazione e al funzionamento dei corsi  di
dottorato di ricerca. 
    La convocazione del Consiglio e' disposta dal direttore  mediante
lettera raccomandata o email spedita ai componenti almeno otto giorni
prima della riunione,  salvo  i  casi  di  urgenza  per  i  quali  la
convocazione puo' essere  effettuata  mediante  telegramma  o  email,
spedita almeno due giorni prima della riunione. La  comunicazione  di
convocazione deve riportare l'ordine del giorno. Il  Consiglio  viene
convocato di norma una volta al mese. 
    Se previsto nella convocazione, la riunione puo' anche  svolgersi
in audio o  video  conferenza,  ovvero  singoli  consiglieri  possono
collegarsi  a  distanza.  Il  presidente  ha  l'onere  di   accertare
l'identita' dei partecipanti e la regolarita' del collegamento. 
    Per la validita' delle riunioni del  Consiglio  della  scuola  e'
richiesta  la  presenza  della  maggioranza  dei  docenti  di   ruolo
dell'Universita'. Le deliberazioni del Consiglio  della  scuola  sono
assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti  fra  i
docenti di ruolo. In caso di parita' dei voti espressi dai docenti di
ruolo, si computano i voti degli altri componenti  del  Consiglio  di
scuola; in caso di ulteriore parita', prevale il voto del direttore. 
    Il  direttore  della  scuola  viene  nominato  dal  Consiglio  di
amministrazione, su proposta del rettore, tra i professori  di  ruolo
di prima fascia afferenti alla scuola. Rimane in carica  due  anni  e
puo' essere riconfermato al massimo per altri due mandati. 
    In caso di assenza o impedimento, le funzioni del direttore  sono
esercitate dal professore di prima fascia piu' anziano in ruolo o dal
vicedirettore, se nominato dal Consiglio di amministrazione. 
    Il direttore rappresenta la scuola nei rapporti  con  gli  organi
dell'Universita' ed esercita le attribuzioni ad esso demandate  dallo
statuto. 
    In particolare: 
      a) convoca e presiede il Consiglio; 
      b) cura l'ordinato svolgimento dell'attivita'  didattica  e  ne
riferisce al Consiglio accademico. 
    Al direttore viene riconosciuta un'indennita' di funzione. 
    Le funzioni  di  segretario  del  Consiglio  sono  esercitate  da
persona  delegata  dal  direttore  o,  in  mancanza,  dal  professore
associato con minore anzianita' di ruolo presso l'Ateneo. 
    Al fine di coordinare le attivita' didattiche i  direttori  delle
scuole possono prevedere modalita' di consultazione tra le  scuole  o
tra componenti delle stesse aventi interessi  comuni con  particolare
riguardo  alle  tematiche  relative  agli  insegnamenti  fruibili  da
studenti di corsi appartenenti a scuole diverse.