Art. 22. Le scuole universitarie Nell'ambito del Dipartimento sono costituite strutture didattiche denominate scuole universitarie il cui numero e denominazione sono determinati dal Consiglio di amministrazione su proposta del rettore. Il Consiglio di ogni scuola e' composto dai professori di ruolo di prima e seconda fascia, dai ricercatori dell'Universita' e da tutti i titolari di insegnamento dei corsi di laurea e laurea magistrale attivati dalla scuola, nonche' da tre studenti in regolare corso di studi eletti da tutti gli studenti in corso e fuori corso iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale attivati dalla scuola. Il Consiglio della scuola e' competente esclusivamente per gli argomenti collegati alla didattica dei corsi di laurea e laurea magistrale attivati dalla scuola. In particolare il Consiglio della scuola: a) delibera, nell'osservanza della legge e dello statuto, il regolamento di funzionamento del Consiglio e dei corsi di studio, previo parere favorevole del Consiglio accademico; b) programma e organizza l'attivita' didattica, anche mediante modalita' a distanza; verifica il regolare svolgimento della stessa; monitora l'avanzamento della carriera degli studenti al fine di attivare le necessarie azioni di miglioramento; c) formula al Consiglio accademico proposte in ordine alla titolarita' e alla copertura degli insegnamenti attivati; d) segnala al Consiglio accademico eventuali criticita' in ordine all'andamento della didattica nei corsi ricadenti nella sua competenza e) riconosce con validita' annuale la funzione di cultori della materia ai laureati a tal fine proposti dai professori titolari dei singoli insegnamenti; f) concorre all'organizzazione e al funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca. La convocazione del Consiglio e' disposta dal direttore mediante lettera raccomandata o email spedita ai componenti almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione puo' essere effettuata mediante telegramma o email, spedita almeno due giorni prima della riunione. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno. Il Consiglio viene convocato di norma una volta al mese. Se previsto nella convocazione, la riunione puo' anche svolgersi in audio o video conferenza, ovvero singoli consiglieri possono collegarsi a distanza. Il presidente ha l'onere di accertare l'identita' dei partecipanti e la regolarita' del collegamento. Per la validita' delle riunioni del Consiglio della scuola e' richiesta la presenza della maggioranza dei docenti di ruolo dell'Universita'. Le deliberazioni del Consiglio della scuola sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti fra i docenti di ruolo. In caso di parita' dei voti espressi dai docenti di ruolo, si computano i voti degli altri componenti del Consiglio di scuola; in caso di ulteriore parita', prevale il voto del direttore. Il direttore della scuola viene nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, tra i professori di ruolo di prima fascia afferenti alla scuola. Rimane in carica due anni e puo' essere riconfermato al massimo per altri due mandati. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del direttore sono esercitate dal professore di prima fascia piu' anziano in ruolo o dal vicedirettore, se nominato dal Consiglio di amministrazione. Il direttore rappresenta la scuola nei rapporti con gli organi dell'Universita' ed esercita le attribuzioni ad esso demandate dallo statuto. In particolare: a) convoca e presiede il Consiglio; b) cura l'ordinato svolgimento dell'attivita' didattica e ne riferisce al Consiglio accademico. Al direttore viene riconosciuta un'indennita' di funzione. Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate da persona delegata dal direttore o, in mancanza, dal professore associato con minore anzianita' di ruolo presso l'Ateneo. Al fine di coordinare le attivita' didattiche i direttori delle scuole possono prevedere modalita' di consultazione tra le scuole o tra componenti delle stesse aventi interessi comuni con particolare riguardo alle tematiche relative agli insegnamenti fruibili da studenti di corsi appartenenti a scuole diverse.