(Allegato-art. 23)
                              Art. 23. 
 
                      ll Collegio di disciplina 
 
    Il Collegio di disciplina svolge funzioni istruttorie nell'ambito
dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti di professori  o
ricercatori, secondo le regole di  procedura  previste  nell'apposito
regolamento,  approvato  dal  Comitato  esecutivo;  per  le  sanzioni
superiori alla censura, esprime parere vincolante per  la  successiva
delibera del Consiglio di amministrazione. 
    Il Collegio di disciplina e' composto da un professore ordinario,
da un professore associato e da un ricercatore, tutti  in  regime  di
tempo pieno, nonche' da due professori ordinari supplenti. 
    Il  Collegio  e'  presieduto  dal  professore  ordinario   membro
effettivo il quale, insieme ad almeno uno dei  supplenti,  e'  eletto
tra i docenti dell'ateneo sulla  base  delle  procedure  e  modalita'
definite  dall'apposito  regolamento.  Gli  altri   componenti   sono
designati dal Consiglio accademico, su proposta del  rettore,  tra  i
docenti di altre universita'. Qualora nessuno dei docenti dell'Ateneo
presenti la propria candidatura anche questi sono  designati  con  la
stessa procedura prevista per i docenti esterni. 
    I componenti del Collegio sono nominati  con  decreto  rettorale,
durano in carica tre anni e possono essere rinnovati consecutivamente
per una sola volta. La partecipazione al Collegio non da' luogo  alla
corresponsione di emolumenti. 
    Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio
fra pari e nel rispetto del contraddittorio. Nel caso di procedimenti
avviati a carico di professori ordinari il  Collegio  sara'  composto
esclusivamente da  professori  ordinari  subentrando,  al  professore
associato e al ricercatore, i due professori ordinari supplenti;  nel
caso di procedimenti a carico di professori associati, al ricercatore
subentrera' uno dei professori ordinari supplenti. 
    Qualora il procedimento disciplinare riguardi il rettore, esso e'
avviato dal decano dell'Ateneo, che svolge le funzioni attribuite  al
primo in ogni altro caso.