Art. 23. ll Collegio di disciplina Il Collegio di disciplina svolge funzioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti di professori o ricercatori, secondo le regole di procedura previste nell'apposito regolamento, approvato dal Comitato esecutivo; per le sanzioni superiori alla censura, esprime parere vincolante per la successiva delibera del Consiglio di amministrazione. Il Collegio di disciplina e' composto da un professore ordinario, da un professore associato e da un ricercatore, tutti in regime di tempo pieno, nonche' da due professori ordinari supplenti. Il Collegio e' presieduto dal professore ordinario membro effettivo il quale, insieme ad almeno uno dei supplenti, e' eletto tra i docenti dell'ateneo sulla base delle procedure e modalita' definite dall'apposito regolamento. Gli altri componenti sono designati dal Consiglio accademico, su proposta del rettore, tra i docenti di altre universita'. Qualora nessuno dei docenti dell'Ateneo presenti la propria candidatura anche questi sono designati con la stessa procedura prevista per i docenti esterni. I componenti del Collegio sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati consecutivamente per una sola volta. La partecipazione al Collegio non da' luogo alla corresponsione di emolumenti. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del contraddittorio. Nel caso di procedimenti avviati a carico di professori ordinari il Collegio sara' composto esclusivamente da professori ordinari subentrando, al professore associato e al ricercatore, i due professori ordinari supplenti; nel caso di procedimenti a carico di professori associati, al ricercatore subentrera' uno dei professori ordinari supplenti. Qualora il procedimento disciplinare riguardi il rettore, esso e' avviato dal decano dell'Ateneo, che svolge le funzioni attribuite al primo in ogni altro caso.