Art. 25. Dottorati di ricerca Ogni corso di dottorato di ricerca, istituito in ottemperanza della normativa in vigore, e' coordinato da un docente nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, che puo' essere confermato per i cicli successivi, fino a un numero massimo di sei cicli. L'istituzione, l'attivazione o la disattivazione, e l'offerta formativa del corso, per ogni anno accademico, sono deliberati dal Consiglio di amministrazione. La struttura e le attivita' del corso, i compiti e la composizione del Collegio dei docenti, e le procedure di accesso al dottorato sono disciplinati da apposito regolamento d'Ateneo, approvato dal Consiglio di amministrazione.