(Allegato-art. 25)
                              Art. 25. 
 
                        Dottorati di ricerca 
 
    Ogni corso di dottorato di  ricerca,  istituito  in  ottemperanza
della normativa in vigore, e' coordinato da un docente  nominato  dal
Consiglio di amministrazione,  su  proposta  del  rettore,  che  puo'
essere confermato per i cicli successivi, fino a un numero massimo di
sei cicli. 
    L'istituzione, l'attivazione o  la  disattivazione,  e  l'offerta
formativa del corso, per ogni anno accademico,  sono  deliberati  dal
Consiglio di amministrazione. 
    La  struttura  e  le  attivita'  del  corso,  i  compiti   e   la
composizione del Collegio dei docenti, e le procedure di  accesso  al
dottorato  sono  disciplinati  da  apposito   regolamento   d'Ateneo,
approvato dal Consiglio di amministrazione.