(Allegato-art. 24)
                             Articolo 24 
                        PROCEDURA AMICHEVOLE 
 
  1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da  uno  o  da
entrambi gli Stati contraenti  comportano  o  comporteranno  per  lei
un'imposizione  non  conforme  alle   disposizioni   della   presente
Convenzione, essa puo', indipendentemente dai ricorsi previsti  dalla
legislazione nazionale di detti Stati,  sottoporre  il  proprio  caso
all'autorita' competente dello Stato contraente di cui  e'  residente
o, se il suo caso ricade nei paragrafo 1 dell'Articolo 23,  a  quella
dello Stato contraente di cui ha la nazionalita'. Il caso deve essere
sottoposto entro i tre anni  che  seguono  ia  prima  notifica  della
misura che comporta un'imposizione  non  conforme  alle  disposizioni
della Convenzione. 
  2. L'autorita' competente, se il ricorso le  appare  fondato  e  se
essa non e' in grado di  giungere  ad  una  soddisfacente  soluzione,
fara' dei suo meglio per regolare  il  caso  per  via  di  amichevole
composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato  contraente,
al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. Ogni
accordo raggiunto sara' applicato a prescindere dai termini  previsti
dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti. 
  3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del  loro
meglio  per  risolvere  per  via  di   amichevole   composizione   le
difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione
della Convenzione. Esse potranno  altresi'  consultarsi  al  fine  di
eliminare  la  doppia  imposizione  nei  casi  non   previsti   dalla
Convenzione. 
  4.  Le  autorita'  competenti  degli  Stati   contraenti   potranno
comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad  un  accordo
come indicato nei paragrafi precedenti. 
  5. Quando, 
  a) ai sensi del paragrafo 1, una persona ha sottoposto  il  proprio
caso all'autorita' competente di uno Stato contraente sulla base  del
fatto che le misure di uno o di entrambi gli Stati  contraenti  hanno
comportato  per  quella  persona  un'imposizione  non  conforme  alle
disposizioni della presente Convenzione, e 
  b) le autorita' competenti non sono  in  grado  di  raggiungere  un
accordo per risolvere il caso ai sensi del paragrafo 2 entro due anni
dalla data in cui esso e' stato sottoposto  all'autorita'  competente
dell'altro Stato contraente, 
  ogni questione irrisolta derivante  dal  caso  stesso  puo'  essere
sottoposta ad arbitrato su richiesta della persona interessata  e  se
le autorita' competenti  degli  Stati  contraenti  cosi'  convengono.
Tuttavia,  tali  questioni  irrisolte  non  saranno   sottoposte   ad
arbitrato se una decisione sulle stesse e' gia' stata pronunciata  da
un organo giudiziario o amministrativo di uno dei due Stati.  A  meno
che  una  persona  direttamente  interessata  dal  caso  non  accetti
l'amichevole composizione che  attua  la  decisione  arbitrale,  tale
decisione sara' vincolante per entrambi gli Stati contraenti e  sara'
attuata  a  prescindere  dai  termini  previsti  dalle   legislazioni
nazionali  di  detti  Stati.  Le  autorita'  competenti  degli  Stati
contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione
del presente paragrafo.