(Allegato-art. 28)
                             Articolo 28 
                         DIRITTO AI BENEFICI 
 
  1. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione,  un
beneficio  ai  sensi  della  presente  Convenzione  non  puo'  essere
concesso in relazione ad un elemento di  reddito  se  e'  ragionevole
concludere, tenuti presenti tutti i  fatti  e  tutte  le  circostanze
pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno  degli  scopi
principali  di  qualsiasi  intesa  o  transazione  che   ha   portato
direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno  che  non  sia
stabilito che la concessione di tale beneficio in queste  circostanze
sarebbe  conforme  con  l'oggetto  e  lo   scopo   delle   pertinenti
disposizioni della presente Convenzione. 
  2. (a) Quando: 
     i) un'impresa di uno Stato contraente deriva redditi  dall'altro
Stato contraente, e il primo Stato contraente considera tali  redditi
attribuibili a una stabile organizzazione dell'impresa situata in  un
terzo Stato; e 
     ii) gli utili attribuibili a detta stabile  organizzazione  sono
esenti da imposizione nel primo Stato contraente, 
     i benefici previsti dalla  Convenzione  non  si  applicano  agli
elementi di reddito assoggettati  nel  terzo  Stato  ad  una  imposta
inferiore al 60 per cento  dell'imposta  che  sarebbe  applicata  nel
primo Stato contraente su tale elemento di reddito se  detta  stabile
organizzazione fosse situata nel primo Stato contraente. In tal caso,
i  redditi  ai  quali  si  applicano  le  disposizioni  del  presente
paragrafo sono imponibili in conformita' con la legislazione  interna
dell'altro Stato contraente, nonostante ogni altra disposizione della
Convenzione. 
     (b) La  lettera  (a)  non  si  applica  qualora  i  redditi  ivi
indicati, derivati dall'altro Stato  contraente,  siano  correlati  o
accessori rispetto all'esercizio  attivo  di  un'attivita'  economica
svolta mediante la stabile organizzazione (diversa dalle attivita' di
effettuazione,  gestione  o  holding  di   investimenti   per   conto
dell'impresa stessa, salvo che tali attivita' siano quelle  bancarie,
assicurative o di gestione di valori mobiliari svolte rispettivamente
da una banca, una impresa di  assicurazione  o  un  intermediario  in
valori mobiliari): 
     (c) Qualora i benefici previsti dalla Convenzione siano  negati,
ai sensi della lettera (a), in relazione ad un  elemento  di  reddito
derivato  da  un  residente  di  uno  Stato  contraente,  l'autorita'
competente dell'altro Stato contraente puo'  ciononostante  accordare
tali benefici, in relazione  a  detto  elemento  di  reddito,  previa
richiesta di tale residente, se determina che la concessione di  tali
benefici sia giustificata in considerazione delle motivazioni in base
alle quali tale residente non rientrava nelle condizioni di cui  alle
lettere (a) e (b). L'autorita' competente dello  Stato  contraente  a
cui e' stata presentata una richiesta ai sensi del periodo precedente
da parte di un residente dell'altro Stato contraente, si consulta con
l'autorita'  competente  dell'altro   Stato   contraente   prima   di
accogliere o rigettare la richiesta.