(Accordo quadro-art. 37)
 
                             Articolo 37 
 
Lotta  contro  il  riciclaggio  di  denaro  e  il  finanziamento  del
                             terrorismo 
 
  1.Le parti ribadiscono la necessita' di cooperare per impedire  che
i propri sistemi finanziari siano utilizzati per il  riciclaggio  dei
proventi di attivita' illecite, quali traffico di droga e corruzione,
e per combattere il finanziamento del terrorismo.  Tale  cooperazione
si estende al  recupero  di  beni  o  fondi  derivanti  da  attivita'
criminali. 
  2.Le parti  scambiano  informazioni  pertinenti  nell'ambito  delle
rispettive disposizioni di legge e  attuano  misure  appropriate  per
combattere contro il riciclaggio di denaro  e  il  finanziamento  del
terrorismo, in  conformita'  delle  norme  adottate  dagli  organismi
internazionali competenti per il settore, come il  Gruppo  di  azione
finanziaria internazionale (GAFI).