(Accordo quadro-art. 38)
 
                             Articolo 38 
 
                         Migrazione e asilo 
 
  1.Le parti convengono d'intensificare il dialogo e la  cooperazione
in materia di migrazione, asilo, partecipazione e questioni  relative
alla diversita'. 
  2.La cooperazione puo' comprendere la condivisione di  informazioni
sulle strategie in materia di immigrazione  irregolare,  traffico  di
persone, tratta di esseri umani,  asilo,  partecipazione  sociale  ed
economica  dei  migranti,  gestione  delle  frontiere,  visti,   dati
biometrici e sicurezza dei documenti. 
  3.Le parti concordano di cooperare per prevenire e  controllare  la
migrazione irregolare. A questo scopo: 
  a) l'Australia  accetta  di  riammettere  tutti  i  suoi  cittadini
presenti irregolarmente  sul  territorio  di  uno  Stato  membro,  su
richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori formalita' in modo da non
provocare ritardi indebiti; 
  b) ciascuno Stato  membro  accetta  di  riammettere  tutti  i  suoi
cittadini presenti irregolarmente sul territorio  dell'Australia,  su
richiesta di quest'ultima e senza ulteriori formalita' in modo da non
provocare ritardi indebiti; 
  c) a tal fine, gli Stati membri e l'Australia  forniscono  ai  loro
cittadini i necessari documenti d'identita'. 
  4.Su richiesta di una di esse, le parti esplorano  la  possibilita'
di concludere un  accordo  tra  l'Australia  e  l'Unione  europea  in
materia  di  riammissione,  prendendo  in   considerazione   adeguate
disposizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli
apolidi.