(Accordo quadro-art. 39)
 
                             Articolo 39 
 
                        Protezione consolare 
 
  1.L'Australia conviene che le autorita' diplomatiche e consolari di
qualsiasi  Stato  membro  rappresentato  in  Australia  (1)   possono
esercitare la tutela consolare per conto di altri  Stati  membri  che
non dispongano di una rappresentanza permanente accessibile  sul  suo
territorio. 
  2.L'Unione  e  gli  Stati  membri  convengono  che   le   autorita'
diplomatiche e consolari dell'Australia possono esercitare la  tutela
consolare per conto di un paese terzo e che  i  paesi  terzi  possano
esercitare la tutela consolare nell'Unione per  conto  dell'Australia
in luoghi in  cui  l'Australia  o  il  paese  terzo  interessato  non
dispongano di una rappresentanza permanente accessibile. 
  3.I paragrafi  1  e  2  sono  intesi  a  sopprimere  gli  eventuali
requisiti  di  notifica  o  di  approvazione  che  potrebbero  essere
altrimenti applicabili. 
  4.Le  parti  convengono  di  facilitare  un  dialogo  sugli  affari
consolari tra le rispettive autorita' competenti. 
  ______ 
  (1)L'Australia puo' accettare l'uso del termine «tutela  consolare»
nel  presente  articolo,  in  sostituzione  del   termine   «funzioni
consolari», restando inteso che il primo copre  le  funzioni  di  cui
all'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/637 del  Consiglio,  del  20
aprile  2015,  sulle  misure  di  coordinamento  e  cooperazione  per
facilitare  la  tutela  consolare  dei  cittadini   dell'Unione   non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione n. 95/553/CE,
e  che  tali  funzioni  comprendono  il  rilascio  di  passaporti  di
emergenza e/o documenti di viaggio.