(Accordo di partenariato-art. 29)
 
                             Articolo 29 
 
                      Cooperazione giudiziaria 
 
  1. Le parti convengono di sviluppare  la  cooperazione  in  materia
civile  e  commerciale,  in  particolare  per  quanto   concerne   la
negoziazione,  la   ratifica   e   l'attuazione   delle   convenzioni
multilaterali  sulla  cooperazione  giudiziaria  in  materia  civile,
segnatamente le convenzioni  della  Conferenza  dell'Aia  di  diritto
internazionale privato  in  materia  di  cooperazione  giudiziaria  e
controversie a livello internazionale e di protezione dei minori. 
  2. Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria penale, le parti
continuano a impegnarsi sulle  questioni  di  assistenza  giudiziaria
reciproca in conformita' degli strumenti internazionali pertinenti. 
  Possono eventualmente rientrare in  questo  impegno  l'adesione  ai
pertinenti strumenti dell'ONU  e  la  loro  applicazione  nonche'  il
sostegno  ai  pertinenti  strumenti  del  Consiglio  d'Europa  e   la
cooperazione tra le autorita' neozelandesi competenti e Eurojust.