(Accordo di partenariato-art. 30)
 
                             Articolo 30 
 
              Cooperazione nell'attivita' di contrasto 
 
  Le parti convengono di assicurare la cooperazione tra le autorita',
le agenzie e i servizi di contrasto e di  contribuire  a  sventare  e
smantellare  le  minacce  della   criminalita'   e   del   terrorismo
transnazionale comuni a  entrambe.  La  cooperazione  tra  autorita',
agenzie  e  servizi  di  contrasto  puo'  attuarsi  sotto  forma   di
assistenza reciproca nelle  indagini,  di  condivisione  di  tecniche
investigative, di corsi di formazione e di addestramento  comuni  per
gli operatori preposti all'attivita' di contrasto  e  di  ogni  altro
tipo di attivita' congiunta e di  assistenza  determinato  di  comune
accordo tra le parti.