(Accordo-art. 24)
 
                             Articolo 24 
 
  Stato di diritto, cooperazione giuridica e operazioni di polizia 
 
  1. Nella  loro  cooperazione  in  materia  di  giustizia  e  affari
interni,   le   parti   attribuiscono   particolare   importanza   al
consolidamento dello  Stato  di  diritto  e  al  rafforzamento  delle
istituzioni a tutti i  livelli  per  quanto  riguarda  l'applicazione
della legge e l'amministrazione  della  giustizia,  ivi  compreso  il
sistema penitenziario. 
  2. Nell'ambito della loro cooperazione, le parti  procedono  a  uno
scambio di informazioni sui sistemi giuridici e  sulla  legislazione.
Esse prestano particolare attenzione ai  diritti  delle  donne  e  di
altri gruppi vulnerabili, nonche' alla tutela e  all'applicazione  di
tali diritti. 
  3. Le  parti  convengono  di  cooperare  per  promuovere  ulteriori
riforme delle forze di polizia afghane. L'Afghanistan  adotta  misure
per introdurre le migliori prassi in materia di operazioni civili  di
mantenimento dell'ordine. L'Unione continua a sostenere  lo  sviluppo
del settore  della  giustizia  e  della  polizia  nazionale  afghana,
compreso il finanziamento della  forza  di  polizia  nel  quadro  del
programma  indicativo  pluriennale  2014-2020,  in   linea   con   le
definizioni delle attivita' ammissibili elaborate  dal  comitato  per
l'assistenza allo sviluppo (CAS) dell'OCSE. 
  4. Le parti convengono di collaborare per ammodernare  la  pubblica
amministrazione afghana mediante: 
    a) il potenziamento del sistema giudiziario e del  settore  della
giustizia,  compreso  il  sistema  penitenziario,   con   particolare
attenzione al rafforzamento dell'indipendenza della magistratura; 
    b) una maggiore efficacia delle operazioni civili di mantenimento
dell'ordine in Afghanistan; 
    c) il miglioramento del  quadro  giuridico  e  istituzionale  del
settore, e 
    d) lo sviluppo di capacita' per l'elaborazione e l'attuazione  di
politiche in materia di giustizia e di sicurezza in Afghanistan.