Articolo 25 Cooperazione nella lotta contro la criminalita' organizzata e la corruzione Le parti convengono di cooperare per combattere la criminalita' organizzata, la criminalita' economica e finanziaria, e la corruzione. La cooperazione intende in particolare attuare e promuovere le norme e gli strumenti internazionali pertinenti, quali la convenzione ONU contro la criminalita' organizzata transnazionale e i relativi protocolli e la convenzione ONU contro la corruzione. Le parti prestano particolare attenzione ai legami tra la criminalita' organizzata e il traffico di stupefacenti, precursori, materiali pericolosi e armi, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti. Esse si scambiano informazioni su tutte le questioni pertinenti alla lotta contro le attivita' criminali.