(Accordo-art. 25)
 
                             Articolo 25 
 
Cooperazione nella lotta contro  la  criminalita'  organizzata  e  la
                             corruzione 
 
  Le parti convengono di cooperare  per  combattere  la  criminalita'
organizzata,  la  criminalita'  economica   e   finanziaria,   e   la
corruzione.  La  cooperazione  intende  in  particolare   attuare   e
promuovere le norme e gli strumenti internazionali pertinenti,  quali
la convenzione ONU contro la criminalita' organizzata  transnazionale
e i relativi protocolli e la convenzione ONU contro la corruzione. Le
parti prestano particolare attenzione ai legami tra  la  criminalita'
organizzata e il  traffico  di  stupefacenti,  precursori,  materiali
pericolosi e armi, la  tratta  di  esseri  umani  e  il  traffico  di
migranti. Esse  si  scambiano  informazioni  su  tutte  le  questioni
pertinenti alla lotta contro le attivita' criminali.