(Accordo-art. 26)
 
                             Articolo 26 
 
                   Lotta contro le droghe illecite 
 
  1. Le parti collaborano per garantire un'impostazione  equilibrata,
globale e integrata in materia di droga. 
  2. Le politiche  e  l'azione  nel  settore  della  droga  intendono
rafforzare le  strutture  volte  a  combattere  le  droghe  illecite,
ridurne l'offerta, il  traffico  e  la  domanda  e  far  fronte  alle
conseguenze sanitarie  e  sociali  dell'abuso  di  droghe.  Le  parti
collaborano per impedire la fabbricazione illecita di stupefacenti  e
la diversione dei precursori chimici. 
  3. Conformemente a tale impostazione comune, le parti  garantiscono
che la lotta contro il traffico di droghe illecite sia  integrata  in
tutti i  settori  pertinenti  della  cooperazione,  ivi  comprese  le
attivita' di contrasto, la promozione di mezzi di sussistenza leciti,
la riduzione della domanda di droga e la riduzione del rischio e  dei
danni. 
  4. La cooperazione tra le parti comprende  l'assistenza  tecnica  e
amministrativa all'Afghanistan negli ambiti di cui  al  paragrafo  3,
compresi: 
    a)  la  redazione  di  atti  legislativi  e   l'elaborazione   di
politiche; 
    b) la creazione di enti e centri di informazione nazionali; 
    c) il sostegno all'azione della societa'  civile  in  materia  di
droga e le iniziative volte a ridurre la domanda di droga e  i  danni
causati dalla droga, compresi il trattamento e la riabilitazione  dei
tossicodipendenti; 
    d) la formazione del personale; 
    e) la ricerca nel campo della droga, e 
    f) la prevenzione del traffico e della diversione dei  precursori
di droghe utilizzati per la produzione  illecita  di  stupefacenti  e
sostanze psicotrope illeciti. 
  Le parti possono decidere di estendere  la  cooperazione  ad  altri
settori. 
  5. Nel quadro delle rispettive normative, le parti collaborano  per
smantellare  le  reti  criminali   transnazionali   coinvolte   nella
produzione e nel traffico  di  droghe  illecite,  anche  mediante  lo
scambio di  informazioni  e  di  intelligence,  la  formazione  e  la
condivisione   delle   migliori   prassi,   comprese   le    tecniche
investigative speciali. Esse si adoperano in particolare per impedire
alla criminalita' organizzata di penetrare nell'economia legale. 
  6. La cooperazione a livello regionale per combattere  il  traffico
di  droga  dovrebbe  integrare  questa  impostazione  anche  mediante
contatti diplomatici e nelle sedi regionali cui le parti partecipano,
come quelle di cui all'articolo 48. 
  7. Le parti definiscono i metodi di cooperazione per  conseguire  i
suddetti obiettivi. Le loro azioni si basano su  principi  concordati
ispirati   alle   convenzioni   internazionali    pertinenti,    alla
dichiarazione politica e alla dichiarazione  sulle  linee  direttrici
per  ridurre  la  domanda  di  droga,  adottate   nel   giugno   1998
dall'Assemblea generale delle  Nazioni  Unite  nel  corso  della  20a
sessione  speciale  sul   problema   mondiale   della   droga,   alla
dichiarazione  politica  e  al  piano  d'azione  sulla   cooperazione
internazionale in vista di una strategia integrata ed equilibrata  di
lotta contro il problema mondiale della droga, adottati dal  segmento
ad alto livello della 52a  sessione  della  commissione  stupefacenti
delle Nazioni Unite nel marzo 2009, e alla dichiarazione della  terza
conferenza ministeriale dei partner del Patto di Parigi  sulla  lotta
contro il traffico illecito di oppiacei provenienti dall'Afghanistan.