Articolo 27 Cooperazione nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo 1. Le parti convengono di collaborare onde evitare che i loro sistemi finanziari e determinate imprese e professioni non finanziarie siano utilizzati per riciclare i proventi di attivita' illecite e per finanziare il terrorismo. 2. Le parti convengono di promuovere l'assistenza tecnica e amministrativa ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione delle normative e dell'efficiente funzionamento dei meccanismi di lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo. La cooperazione consente in particolare lo scambio di informazioni pertinenti nell'ambito delle rispettive legislazioni e l'adozione di norme adeguate e riconosciute a livello internazionale per combattere il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelle adottate dall'Unione e dagli organismi internazionali che operano nel settore, come la task force Azione finanziaria (FATF).