(Accordo-art. 27)
 
                             Articolo 27 
 
Cooperazione nella  lotta  al  riciclaggio  e  al  finanziamento  del
                             terrorismo 
 
  1. Le parti convengono di  collaborare  onde  evitare  che  i  loro
sistemi  finanziari  e  determinate   imprese   e   professioni   non
finanziarie siano utilizzati per riciclare i  proventi  di  attivita'
illecite e per finanziare il terrorismo. 
  2.  Le  parti  convengono  di  promuovere  l'assistenza  tecnica  e
amministrativa ai  fini  dell'elaborazione  e  dell'attuazione  delle
normative e dell'efficiente funzionamento  dei  meccanismi  di  lotta
contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento  del  terrorismo.
La cooperazione consente in particolare lo  scambio  di  informazioni
pertinenti nell'ambito delle rispettive legislazioni e l'adozione  di
norme adeguate e riconosciute a livello internazionale per combattere
il  riciclaggio  del  denaro  e  il  finanziamento  del   terrorismo,
equivalenti  a  quelle  adottate  dall'Unione   e   dagli   organismi
internazionali che operano nel settore, come  la  task  force  Azione
finanziaria (FATF).