(Accordo-art. 30)
 
                             Articolo 30 
 
                    Protezione dei dati personali 
 
  1. Le parti convengono di collaborare per migliorare il livello  di
protezione dei  dati  personali  in  conformita'  dei  piu'  rigorosi
standard internazionali, come quelli contenuti,  tra  l'altro,  negli
orientamenti per la gestione degli schedari  computerizzati  di  dati
personali adottati a norma  della  risoluzione  45/95  dell'Assemblea
generale delle Nazioni Unite, del 14 dicembre 1990. 
  2. La cooperazione in materia di protezione dei dati personali puo'
comprendere,  tra  l'altro,  un'assistenza  tecnica  sotto  forma  di
scambio di informazioni e competenze.