Articolo 30 Protezione dei dati personali 1. Le parti convengono di collaborare per migliorare il livello di protezione dei dati personali in conformita' dei piu' rigorosi standard internazionali, come quelli contenuti, tra l'altro, negli orientamenti per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali adottati a norma della risoluzione 45/95 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 14 dicembre 1990. 2. La cooperazione in materia di protezione dei dati personali puo' comprendere, tra l'altro, un'assistenza tecnica sotto forma di scambio di informazioni e competenze.